La Corte di Cassazione (sez. 5 penale n. 26240/2023) ha chiarito un aspetto cruciale nel campo della bancarotta fraudolenta patrimoniale: non è sempre configurabile tale reato se le restituzioni ai soci riguardano prestiti effettuati e non versamenti in conto capitale. Punti chiave: Restituzioni ai soci: Non tutte le restituzioni di denaro ai soci configurano bancarotta fraudolenta patrimoniale; solo quelle relative a versamenti in conto capitale. Se si tratta di prestiti, può essere ipotizzabile il reato di bancarotta preferenziale. Il prelievo di denaro dai soci a titolo di restituzione dei versamenti fatti in conto capitale può costituire bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tali versamenti non rappresentano un credito esigibile durante la vita della società. Al contrario, la restituzione di somme versate dai soci come prestito configura il reato di bancarotta preferenziale, indipendentemente dal ruolo del destinatario all'interno della società. Ruolo del socio-amministratore: In passato si riteneva che, se il socio che riceveva la restituzione dei finanziamenti fosse anche l'amministratore della società fallita, si configurasse automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, indipendentemente dal fatto che i crediti fossero versamenti in conto capitale o prestiti. Tuttavia, questo principio è stato abbandonato dalla giurisprudenza, in quanto attribuiva un peso eccessivo alla qualifica del creditore all'interno della società, trascurando che il criterio fondamentale per determinare il reato applicabile è la natura del credito soddisfatto.