Applicazione dell’art. 120 bis, c. 4, CCII nel contesto della liquidazione giudiziale
La sentenza del Tribunale di Catanzaro esclude l’applicazione dell’art. 120 bis, co. 4, CCII dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.
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La sentenza del Tribunale di Catanzaro esclude l’applicazione dell’art. 120 bis, co. 4, CCII dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.
Dopo l’emanazione del c.d. Correttivo Ter è possibile realizzare un accordo con le agenzie fiscali e della riscossione anche nella composizione negoziata della crisi.
La Cassazione (censura la Corte d’Appello per carenze motivazionali sulla bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, disponendo un nuovo esame del caso.
L’art. 2477 c.c. impone la nomina dell’organo di controllo o revisore alle SRL che superano per 2 anni almeno uno di questi limiti: attivo €4M, ricavi €4M, 20 dipendenti. Cessa dopo 3 anni sotto