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Contratti di Sviluppo: guida tecnica alle agevolazioni 2026

Normativa, soglie di investimento e ruolo del professionista nella procedura

contratti di sviluppo agevolazioni Invitalia 2026

1. Inquadramento normativo e genesi dello strumento

I contratti di sviluppo costituiscono uno degli strumenti agevolativi di maggiore rilievo nel panorama della finanza pubblica italiana a sostegno degli investimenti produttivi di grandi dimensioni. Introdotti dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) come evoluzione degli strumenti concertativi già previsti dalla L. n. 488/1992, la misura ha trovato la sua disciplina attuativa organica nel D.M. 9 dicembre 2014, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e più volte aggiornato nel corso degli anni.

La ratio dello strumento è quella di attrarre e sostenere programmi di investimento di rilevanti dimensioni, idonei a produrre effetti strutturali sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A differenza degli strumenti automatici come il credito d’imposta, inoltre, il meccanismo negoziale dei contratti di sviluppo consente una modulazione delle agevolazioni sulla base della specifica natura e localizzazione del programma, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente comprende:

  1. – L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (istituzione);
  2. – M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni (disciplina attuativa);
  3. – M. 8 novembre 2016 (procedura per programmi di rilevanti dimensioni – Accordi di Sviluppo);
  4. – M. 6 novembre 2024 (modifiche alla disciplina dei programmi turistici, agroindustriali e R&S);
  5. – M. 24 novembre 2025 (recepimento sezione 6 CISAF — Clean Industrial Deal State Aid Framework);
  6. – Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), in particolare artt. 14, 26, 36, 47 (regimi di esenzione);
  7. – Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024): rifinanziamento dello strumento fino al 2027;
  8. – L. 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), art. 8 co. 2 (istituzione Mini Contratti di Sviluppo).
2. Tipologie di contratto e soglie di investimento

Le tipologie di contratti di sviluppo si differenziano in funzione della dimensione. La struttura dello strumento contempla diverse configurazioni, differenziate in funzione della dimensione del programma, del settore di attività e della localizzazione geografica dell’investimento. La tabella che segue riepiloga le principali soglie applicabili:

Tipologia

Soglia investimento

Riferimento normativo

Contratto di sviluppo ordinario

≥ 20 milioni di euro

DM 9 dicembre 2014

Settore agroindustriale

≥ 7,5 milioni di euro

Art. 7 DM 9/12/2014

Turismo aree interne / strutture dismesse

≥ 7,5 milioni di euro

DM 6 novembre 2024

Mini contratti di sviluppo

da 5 a 20 milioni di euro

Art. 8 co. 2 DL 60/2024

Accordo di sviluppo (Fast Track)

≥ 50 milioni di euro

DM 8 novembre 2016

Il superamento della soglia di 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) abilita l’accesso alla procedura dell’Accordo di Sviluppo, introdotta con il D.M. 8 novembre 2016. In tale fattispecie, il MIMIT può sottoscrivere un accordo formale con l’impresa proponente, prevedendo una corsia di valutazione prioritaria con tempi certi (90 giorni dalla presentazione della documentazione completa) e, ove giustificato dalla rilevanza strategica dell’iniziativa, condizioni agevolative di maggiore intensità.

⚠️ Novità Mini Contratti di Sviluppo (D.L. Coesione n. 60/2024)

I Mini CdS sono destinati a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati esclusivamente nelle aree territoriali del Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza delle Imprese Colpite (PN RIC 2021-2027), e riferiti a settori STEP: tecnologie digitali e deeptech, tecnologie pulite e net-zero, biotecnologie e medicinali critici. Lo sportello dedicato, gestito da Invitalia, ha operato nella prima finestra dal 5 febbraio al 27 maggio 2025 (prorogato con D.D. 4 aprile 2025).

3. Soggetti beneficiari e modalità di accesso

In base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2014, possono accedere ai contratti di sviluppo le imprese di qualsiasi dimensione — incluse le grandi imprese — aventi sede legale o unità produttiva in Italia, sia di diritto italiano che estero. Il programma di investimento deve riguardare uno dei seguenti settori ammissibili:

  • – Settore industriale (attività di produzione e trasformazione di beni);
  • – Settore agroindustriale (trasformazione e commercializzazione di prodotti – agricoli ex Reg. UE 702/2014);
  • – Settore turistico (strutture ricettive, servizi complementari e infrastrutture connesse);
  • – Tutela ambientale (investimenti per l’efficienza energetica, economia circolare, de-carbonizzazione).

Le domande possono essere presentate nelle seguenti configurazioni soggettive:

  • – Impresa singola proponente un programma autonomo
  • – Impresa capofila di un programma con fornitori o partner della filiera (programmi collegati)
  • – Rete di imprese, con un massimo di 5 partecipanti e nomina di un organo comune mandatario

Le istanze di accesso devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura per conto del MIMIT), secondo le modalità operative definite nelle circolari direttoriali di apertura dei singoli sportelli agevolativi.

Con il D.M. 18 giugno 2025, è stato introdotto tra i requisiti di accesso e di erogazione delle agevolazioni l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (art. 1, commi 101–111, L. n. 213/2023, come modificato dal D.L. n. 39/2025 conv. in L. n. 78/2025). Tale requisito deve essere verificato dal professionista incaricato nella fase di due diligence preventiva.

4. Agevolazioni concedibili: forme, intensità e cumulabilità

Le agevolazioni previste dai contratti di sviluppo possono assumere diverse forme. Esse sono determinate nell’ambito della fase negoziale con Invitalia, possono assumere una o più delle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • – Contributo a fondo perduto in conto impianti: erogato sulle spese per immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili
  • – Contributo a fondo perduto alla spesa: applicabile a specifiche categorie di costi diretti
  • – Finanziamento agevolato: prestito a tasso ridotto (fino al tasso di riferimento UE applicabile)
  • Contributo in conto interessi: a riduzione dell’onere finanziario su mutui bancari

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, è determinata in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione e della dimensione d’impresa, e viene definita nell’ambito della fase di negoziazione.

Intensità massime (aiuti a finalità regionale – art. 14 GBER)

Dimensione impresa

Intensità massima

Regime GBER

Nota

Piccola impresa

55%

Art. 14 GBER

Maggiorazione PMI

Media impresa

45%

Art. 14 GBER

Maggiorazione PMI

Grande impresa

35%

Art. 14 GBER

Solo aree ammissibili

Le intensità sopra indicate si applicano agli investimenti ammissibili nelle aree designate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022–2027, approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021)9777. In particolare, il Mezzogiorno — con le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Sardegna — beneficia delle intensità massime previste dalla Carta. Inoltre, per i programmi in regime de minimis (Reg. UE 2831/2023) o TPA (transparent aid), le grandi imprese restano ammissibili anche al di fuori delle aree regionali designate.

5. Cumulabilità

Le agevolazioni dei Contratti di Sviluppo non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese ammissibili, con altri aiuti di Stato, ad eccezione delle agevolazioni nella forma di benefici fiscali (es. credito d’imposta Transizione 5.0) e di garanzia, e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER. Il professionista deve verificare preventivamente la mappa degli aiuti già concessi sull’investimento mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

6. Spese ammissibili e vincoli di rendicontazione

Le spese ammissibili variano in funzione della natura del programma di sviluppo. Per i programmi industriali, turistici e di tutela ambientale, sono in linea di principio ammissibili:

  • – Suolo aziendale e sue sistemazioni (nei limiti del 10% del totale investimento);
  • – Opere murarie e assimilate (fabbricati strumentali, capannoni, infrastrutture di cantiere);
  • – Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
  • – Programmi informatici e licenze software connessi all’attività produttiva;
  • – Brevetti, know-how, licenze tecnologiche e altri beni immateriali (per le PMI);
  • Spese di consulenza (limitatamente alle PMI, e nei limiti del 50% di ciascuna delle altre voci).

Per i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale e industriale, le spese ammissibili seguono la disciplina dell’art. 25 GBER, con possibilità di agevolazione fino al 70% per la ricerca industriale e al 45% per lo sviluppo sperimentale, maggiorate per le PMI.

Sul piano della rendicontazione, le agevolazioni vengono erogate a fronte di stati di avanzamento lavori (SAL) documentati da titoli di spesa quietanzati. Il D.M. 9 dicembre 2014 prevede la possibilità di presentare da un minimo di 1 a un massimo di 5 SAL nel corso della vita del contratto, con la possibilità di richiedere un anticipo dell’agevolazione a fronte di idonea garanzia fideiussoria. Il termine per il completamento del programma è fissato in 36 mesi dalla data di concessione, prorogabili di ulteriori 18 mesi in presenza di giustificati motivi.

7. Il ruolo del professionista: dalla due diligence alla rendicontazione

Nella gestione dei contratti di sviluppo, il professionista assume un ruolo centrale in ogni fase del procedimento. La natura negoziale dello strumento rende infatti indispensabile un presidio qualificato, dalla verifica preliminare fino al monitoraggio post-erogazione.

In primo luogo, prima di qualsiasi impegno, è necessario verificare: dimensione dell’investimento e soglie minime applicabili; coerenza del programma con lo sportello attivo; aiuti di Stato già fruiti (RNA); sussistenza del requisito assicurativo ex D.M. 18 giugno 2025.

In secondo luogo, il nucleo documentale è costituito dal programma di sviluppo e dal business plan, che deve dimostrare sostenibilità finanziaria ed evidenziare almeno due effetti tra: impatto occupazionale, rafforzamento della competitività, coerenza con le priorità territoriali.

Durante la fase istruttoria, inoltre, il professionista gestisce le richieste di integrazione di Invitalia, le rideterminazioni del piano finanziario e la verifica della congruenza delle spese con i parametri di mercato.

La rendicontazione è la fase più esposta al rischio di revoca. Il professionista deve pertanto presidiare la correttezza dei titoli di spesa, la coerenza con il piano approvato e il rispetto del termine finale dei 36 mesi.

Infine, a seguito dell’erogazione, occorre monitorare i vincoli post-agevolazione: destinazione d’uso dei beni per almeno 5 anni (3 per le PMI), impegni occupazionali, mantenimento dell’unità produttiva in Italia e rinnovo della copertura assicurativa. La violazione anche di uno solo di tali vincoli espone il beneficiario alla revoca delle agevolazioni con obbligo di restituzione maggiorato degli interessi legali.

8. Considerazioni conclusive

I contratti di sviluppo, pur essendo uno strumento riservato agli investimenti di maggiore dimensione, presentano una rilevanza pratica significativa per il professionista che assiste imprese medie e grandi nella pianificazione finanziaria degli investimenti produttivi. Le novità del biennio 2024–2026 — Mini CdS, ZES, sportello verde/digitale, CISAF — hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari e diversificato le finestre di accesso, ma hanno contestualmente aumentato la complessità del quadro normativo.

Pertanto, il presidio professionale non si esaurisce nella mera assistenza alla presentazione della domanda, ma si estende all’intera vita del contratto: dalla verifica di ammissibilità alla rendicontazione finale, fino al monitoraggio dei vincoli post-erogazione. Una gestione lacunosa di queste fasi espone il cliente a rischi di revoca che possono compromettere l’intera operazione di investimento.

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