TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

Da consulenza personalizzata a difesa in giudizio, ogni tua esigenza è la nostra priorità

Aree di competenza

Offriamo assistenza legale per imprese e privati in materia di diritto societario e gestione della crisi d’impresa, diritto tributario e amministrativo, contenzioso civile ed arbitrati, consulenze su valutazioni d’azienda e operazioni straordinarie, affrontando complesse questioni giuridiche nel contesto aziendale e commerciale, con il supporto di team composti da Avvocati e Commercialisti.

" Una rete di professionisti presente su tutto il territorio "

"Una rete di professionisti presente su tutto il territorio"

Mission dello studio: Collaborare in team multidisciplinari altamente qualificati per offrire soluzioni innovative e personalizzate, perseguendo standard di eccellenza in ogni ambito di intervento.

Il nostro obiettivo è consolidare la nostra presenza in ogni città, rispondendo con competenza e professionalità alle esigenze specifiche dei settori legale, fiscale e commerciale.

Ci impegniamo a creare valore per i nostri clienti, contribuendo al loro successo con un approccio integrato e una visione orientata al futuro.

"Una rete di professionisti presente su tutto il territorio"

presente su tutto il territorio"

Mission dello studio: lavorare in team multidisciplinari per raggiungere qualità eccellente per essere presenti in ogni città per settori specifici legati all’area legale, fiscale e commerciale.

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Mission dello studio: Collaborare in team multidisciplinari altamente qualificati per offrire soluzioni innovative e personalizzate, perseguendo standard di eccellenza in ogni ambito di intervento.

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Novità e Aggiornamenti

contratti di sviluppo agevolazioni Invitalia 2026

Contratti di Sviluppo: guida tecnica alle agevolazioni 2026

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 24, 2026  -Finanza agevolata, News Normativa, soglie di investimento e ruolo del professionista nella procedura 1. Inquadramento normativo e genesi dello strumento I contratti di sviluppo costituiscono uno degli strumenti agevolativi di maggiore rilievo nel panorama della finanza pubblica italiana a sostegno degli investimenti produttivi di grandi dimensioni. Introdotti dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) come evoluzione degli strumenti concertativi già previsti dalla L. n. 488/1992, la misura ha trovato la sua disciplina attuativa organica nel D.M. 9 dicembre 2014, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e più volte aggiornato nel corso degli anni. La ratio dello strumento è quella di attrarre e sostenere programmi di investimento di rilevanti dimensioni, idonei a produrre effetti strutturali sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A differenza degli strumenti automatici come il credito d’imposta, inoltre, il meccanismo negoziale dei contratti di sviluppo consente una modulazione delle agevolazioni sulla base della specifica natura e localizzazione del programma, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente comprende: – L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (istituzione); – M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni (disciplina attuativa); – M. 8 novembre 2016 (procedura per programmi di rilevanti dimensioni – Accordi di Sviluppo); – M. 6 novembre 2024 (modifiche alla disciplina dei programmi turistici, agroindustriali e R&S); – M. 24 novembre 2025 (recepimento sezione 6 CISAF — Clean Industrial Deal State Aid Framework); – Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), in particolare artt. 14, 26, 36, 47 (regimi di esenzione); – Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024): rifinanziamento dello strumento fino al 2027; – L. 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), art. 8 co. 2 (istituzione Mini Contratti di Sviluppo). 2. Tipologie di contratto e soglie di investimento Le tipologie di contratti di sviluppo si differenziano in funzione della dimensione. La struttura dello strumento contempla diverse configurazioni, differenziate in funzione della dimensione del programma, del settore di attività e della localizzazione geografica dell’investimento. La tabella che segue riepiloga le principali soglie applicabili: Tipologia Soglia investimento Riferimento normativo Contratto di sviluppo ordinario ≥ 20 milioni di euro DM 9 dicembre 2014 Settore agroindustriale ≥ 7,5 milioni di euro Art. 7 DM 9/12/2014 Turismo aree interne / strutture dismesse ≥ 7,5 milioni di euro DM 6 novembre 2024 Mini contratti di sviluppo da 5 a 20 milioni di euro Art. 8 co. 2 DL 60/2024 Accordo di sviluppo (Fast Track) ≥ 50 milioni di euro DM 8 novembre 2016 Il superamento della soglia di 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) abilita l’accesso alla procedura dell’Accordo di Sviluppo, introdotta con il D.M. 8 novembre 2016. In tale fattispecie, il MIMIT può sottoscrivere un accordo formale con l’impresa proponente, prevedendo una corsia di valutazione prioritaria con tempi certi (90 giorni dalla presentazione della documentazione completa) e, ove giustificato dalla rilevanza strategica dell’iniziativa, condizioni agevolative di maggiore intensità. ⚠️ Novità Mini Contratti di Sviluppo (D.L. Coesione n. 60/2024) I Mini CdS sono destinati a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati esclusivamente nelle aree territoriali del Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza delle Imprese Colpite (PN RIC 2021-2027), e riferiti a settori STEP: tecnologie digitali e deeptech, tecnologie pulite e net-zero, biotecnologie e medicinali critici. Lo sportello dedicato, gestito da Invitalia, ha operato nella prima finestra dal 5 febbraio al 27 maggio 2025 (prorogato con D.D. 4 aprile 2025). 3. Soggetti beneficiari e modalità di accesso In base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2014, possono accedere ai contratti di sviluppo le imprese di qualsiasi dimensione — incluse le grandi imprese — aventi sede legale o unità produttiva in Italia, sia di diritto italiano che estero. Il programma di investimento deve riguardare uno dei seguenti settori ammissibili: – Settore industriale (attività di produzione e trasformazione di beni); – Settore agroindustriale (trasformazione e commercializzazione di prodotti – agricoli ex Reg. UE 702/2014); – Settore turistico (strutture ricettive, servizi complementari e infrastrutture connesse); – Tutela ambientale (investimenti per l’efficienza energetica, economia circolare, de-carbonizzazione). Le domande possono essere presentate nelle seguenti configurazioni soggettive: – Impresa singola proponente un programma autonomo – Impresa capofila di un programma con fornitori o partner della filiera (programmi collegati) – Rete di imprese, con un massimo di 5 partecipanti e nomina di un organo comune mandatario Le istanze di accesso devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura per conto del MIMIT), secondo le modalità operative definite nelle circolari direttoriali di apertura dei singoli sportelli agevolativi. Con il D.M. 18 giugno 2025, è stato introdotto tra i requisiti di accesso e di erogazione delle agevolazioni l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (art. 1, commi 101–111, L. n. 213/2023, come modificato dal D.L. n. 39/2025 conv. in L. n. 78/2025). Tale requisito deve essere verificato dal professionista incaricato nella fase di due diligence preventiva. 4. Agevolazioni concedibili: forme, intensità e cumulabilità Le agevolazioni previste dai contratti di sviluppo possono assumere diverse forme. Esse sono determinate nell’ambito della fase negoziale con Invitalia, possono assumere una o più delle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: – Contributo a fondo perduto in conto impianti: erogato sulle spese per immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili – Contributo a fondo perduto alla spesa: applicabile a specifiche categorie di costi diretti – Finanziamento agevolato: prestito a tasso ridotto (fino al tasso di riferimento UE applicabile) Contributo in conto interessi: a riduzione dell’onere finanziario su mutui bancari L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, è determinata in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione e della dimensione d’impresa, e viene definita nell’ambito della fase di negoziazione. Intensità massime (aiuti a finalità regionale – art. 14 GBER) Dimensione impresa Intensità massima Regime GBER

Deducibilità autovetture aziendali art. 164 TUIR

La deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 17, 2026  -Diritto tributario, News Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit 1. Premessa sistematica La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR. 2. Il quadro normativo: l’art. 164 TUIR e le categorie di veicoli L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo. Veicoli a deducibilità integrale,  Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione. Veicoli a deducibilità parziale Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure: 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b)); 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo); 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)). Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego. 3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie: Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale) La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi. Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84. Autovettura del professionista (lavoratore autonomo) La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato. 4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture. La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori. La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività. 5. L’assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR. Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria

Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario rigetto: opposizione ex art 170

La questione rimessa dalle Sezioni Unite La questione trae origine dalla disciplina normativa che regola l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione del patrocinio nel processo tributario; infatti, l’art. 137 del d.p.r. n. 115/2002 indica le norme applicabili nel processo tributario, ma non richiama espressamente né l’art. 99 né l’art. 113 del medesimo decreto, che disciplinano l’impugnazione del diniego e della revoca nel processo penale. Tale lacuna ha generato un contrasto interpretativo, ma l’orientamento maggioritario ha poi riconosciuto l’impugnabilità di tali provvedimenti, in quanto una soluzione contraria si sarebbe posta in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con le norme sovranazionali sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia. La soluzione proposta: opposizione ex art. 170 Le Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata hanno chiarito che nel processo tributario l’impugnazione deve essere proposta mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, escludendo l’applicabilità dell’art. 99 previsto per il processo penale. Natura e caratteristiche dell’opposizione L’art. 170 del testo unico costituisce un rimedio di carattere generale nel quadro delle disposizioni del richiamato testo unico per contestare i provvedimenti che negano l’ammissione ovvero ne dispongono successivamente la revoca. Si configura come un giudizio autonomo a contraddittorio pieno diretto a sottoporre ad un giudice diverso dal primo l’accertamento del diritto di cui si contende, senza natura di impugnazione e quindi senza connessione ontologica con il giudizio di base.  L’opposizione  a patrocinio tributario si presenta nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla sua comunicazione se assunto a seguito di riserva; la competenza rientra in quella del Giudice Ordinario civile, anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’ambito di un processo speciale; Autore ContentManager API

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