Pubblicato daMario Grandinetti -Maggio 24, 2026 -Finanza agevolata, News Normativa, soglie di investimento e ruolo del professionista nella procedura 1. Inquadramento normativo e genesi dello strumento I contratti di sviluppo costituiscono uno degli strumenti agevolativi di maggiore rilievo nel panorama della finanza pubblica italiana a sostegno degli investimenti produttivi di grandi dimensioni. Introdotti dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) come evoluzione degli strumenti concertativi già previsti dalla L. n. 488/1992, la misura ha trovato la sua disciplina attuativa organica nel D.M. 9 dicembre 2014, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e più volte aggiornato nel corso degli anni. La ratio dello strumento è quella di attrarre e sostenere programmi di investimento di rilevanti dimensioni, idonei a produrre effetti strutturali sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A differenza degli strumenti automatici come il credito d’imposta, inoltre, il meccanismo negoziale dei contratti di sviluppo consente una modulazione delle agevolazioni sulla base della specifica natura e localizzazione del programma, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente comprende: – L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (istituzione); – M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni (disciplina attuativa); – M. 8 novembre 2016 (procedura per programmi di rilevanti dimensioni – Accordi di Sviluppo); – M. 6 novembre 2024 (modifiche alla disciplina dei programmi turistici, agroindustriali e R&S); – M. 24 novembre 2025 (recepimento sezione 6 CISAF — Clean Industrial Deal State Aid Framework); – Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), in particolare artt. 14, 26, 36, 47 (regimi di esenzione); – Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024): rifinanziamento dello strumento fino al 2027; – L. 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), art. 8 co. 2 (istituzione Mini Contratti di Sviluppo). 2. Tipologie di contratto e soglie di investimento Le tipologie di contratti di sviluppo si differenziano in funzione della dimensione. La struttura dello strumento contempla diverse configurazioni, differenziate in funzione della dimensione del programma, del settore di attività e della localizzazione geografica dell’investimento. La tabella che segue riepiloga le principali soglie applicabili: Tipologia Soglia investimento Riferimento normativo Contratto di sviluppo ordinario ≥ 20 milioni di euro DM 9 dicembre 2014 Settore agroindustriale ≥ 7,5 milioni di euro Art. 7 DM 9/12/2014 Turismo aree interne / strutture dismesse ≥ 7,5 milioni di euro DM 6 novembre 2024 Mini contratti di sviluppo da 5 a 20 milioni di euro Art. 8 co. 2 DL 60/2024 Accordo di sviluppo (Fast Track) ≥ 50 milioni di euro DM 8 novembre 2016 Il superamento della soglia di 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) abilita l’accesso alla procedura dell’Accordo di Sviluppo, introdotta con il D.M. 8 novembre 2016. In tale fattispecie, il MIMIT può sottoscrivere un accordo formale con l’impresa proponente, prevedendo una corsia di valutazione prioritaria con tempi certi (90 giorni dalla presentazione della documentazione completa) e, ove giustificato dalla rilevanza strategica dell’iniziativa, condizioni agevolative di maggiore intensità. ⚠️ Novità Mini Contratti di Sviluppo (D.L. Coesione n. 60/2024) I Mini CdS sono destinati a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati esclusivamente nelle aree territoriali del Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza delle Imprese Colpite (PN RIC 2021-2027), e riferiti a settori STEP: tecnologie digitali e deeptech, tecnologie pulite e net-zero, biotecnologie e medicinali critici. Lo sportello dedicato, gestito da Invitalia, ha operato nella prima finestra dal 5 febbraio al 27 maggio 2025 (prorogato con D.D. 4 aprile 2025). 3. Soggetti beneficiari e modalità di accesso In base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2014, possono accedere ai contratti di sviluppo le imprese di qualsiasi dimensione — incluse le grandi imprese — aventi sede legale o unità produttiva in Italia, sia di diritto italiano che estero. Il programma di investimento deve riguardare uno dei seguenti settori ammissibili: – Settore industriale (attività di produzione e trasformazione di beni); – Settore agroindustriale (trasformazione e commercializzazione di prodotti – agricoli ex Reg. UE 702/2014); – Settore turistico (strutture ricettive, servizi complementari e infrastrutture connesse); – Tutela ambientale (investimenti per l’efficienza energetica, economia circolare, de-carbonizzazione). Le domande possono essere presentate nelle seguenti configurazioni soggettive: – Impresa singola proponente un programma autonomo – Impresa capofila di un programma con fornitori o partner della filiera (programmi collegati) – Rete di imprese, con un massimo di 5 partecipanti e nomina di un organo comune mandatario Le istanze di accesso devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura per conto del MIMIT), secondo le modalità operative definite nelle circolari direttoriali di apertura dei singoli sportelli agevolativi. Con il D.M. 18 giugno 2025, è stato introdotto tra i requisiti di accesso e di erogazione delle agevolazioni l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (art. 1, commi 101–111, L. n. 213/2023, come modificato dal D.L. n. 39/2025 conv. in L. n. 78/2025). Tale requisito deve essere verificato dal professionista incaricato nella fase di due diligence preventiva. 4. Agevolazioni concedibili: forme, intensità e cumulabilità Le agevolazioni previste dai contratti di sviluppo possono assumere diverse forme. Esse sono determinate nell’ambito della fase negoziale con Invitalia, possono assumere una o più delle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: – Contributo a fondo perduto in conto impianti: erogato sulle spese per immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili – Contributo a fondo perduto alla spesa: applicabile a specifiche categorie di costi diretti – Finanziamento agevolato: prestito a tasso ridotto (fino al tasso di riferimento UE applicabile) Contributo in conto interessi: a riduzione dell’onere finanziario su mutui bancari L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, è determinata in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione e della dimensione d’impresa, e viene definita nell’ambito della fase di negoziazione. Intensità massime (aiuti a finalità regionale – art. 14 GBER) Dimensione impresa Intensità massima Regime GBER
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