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" Una rete di professionisti presente su tutto il territorio "

"Una rete di professionisti presente su tutto il territorio"

Mission dello studio: Collaborare in team multidisciplinari altamente qualificati per offrire soluzioni innovative e personalizzate, perseguendo standard di eccellenza in ogni ambito di intervento.

Il nostro obiettivo è consolidare la nostra presenza in ogni città, rispondendo con competenza e professionalità alle esigenze specifiche dei settori legale, fiscale e commerciale.

Ci impegniamo a creare valore per i nostri clienti, contribuendo al loro successo con un approccio integrato e una visione orientata al futuro.

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presente su tutto il territorio"

Mission dello studio: lavorare in team multidisciplinari per raggiungere qualità eccellente per essere presenti in ogni città per settori specifici legati all’area legale, fiscale e commerciale.

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Novità e Aggiornamenti

Deducibilità autovetture aziendali art. 164 TUIR

La deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 17, 2026  -Diritto tributario, News Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit 1. Premessa sistematica La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR. 2. Il quadro normativo: l’art. 164 TUIR e le categorie di veicoli L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo. Veicoli a deducibilità integrale,  Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione. Veicoli a deducibilità parziale Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure: 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b)); 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo); 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)). Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego. 3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie: Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale) La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi. Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84. Autovettura del professionista (lavoratore autonomo) La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato. 4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture. La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori. La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività. 5. L’assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR. Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria

Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario rigetto: opposizione ex art 170

La questione rimessa dalle Sezioni Unite La questione trae origine dalla disciplina normativa che regola l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione del patrocinio nel processo tributario; infatti, l’art. 137 del d.p.r. n. 115/2002 indica le norme applicabili nel processo tributario, ma non richiama espressamente né l’art. 99 né l’art. 113 del medesimo decreto, che disciplinano l’impugnazione del diniego e della revoca nel processo penale. Tale lacuna ha generato un contrasto interpretativo, ma l’orientamento maggioritario ha poi riconosciuto l’impugnabilità di tali provvedimenti, in quanto una soluzione contraria si sarebbe posta in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con le norme sovranazionali sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia. La soluzione proposta: opposizione ex art. 170 Le Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata hanno chiarito che nel processo tributario l’impugnazione deve essere proposta mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, escludendo l’applicabilità dell’art. 99 previsto per il processo penale. Natura e caratteristiche dell’opposizione L’art. 170 del testo unico costituisce un rimedio di carattere generale nel quadro delle disposizioni del richiamato testo unico per contestare i provvedimenti che negano l’ammissione ovvero ne dispongono successivamente la revoca. Si configura come un giudizio autonomo a contraddittorio pieno diretto a sottoporre ad un giudice diverso dal primo l’accertamento del diritto di cui si contende, senza natura di impugnazione e quindi senza connessione ontologica con il giudizio di base.  L’opposizione  a patrocinio tributario si presenta nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla sua comunicazione se assunto a seguito di riserva; la competenza rientra in quella del Giudice Ordinario civile, anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’ambito di un processo speciale; Autore ContentManager API

La nota di variazione IVA nelle procedure di concordato preventivo: la risposta n. 234/2025 dell’Agenzia delle Entrate tra consecuzione e facoltà di emissione

di Marco Cavaliere 1. Premessa sistematica Con la risposta a interpello n. 234 del 9 settembre 2025, la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un articolato chiarimento in ordine all’applicabilità dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in tema di note di variazione in diminuzione dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, con particolare riguardo ai rapporti tra il principio della consecuzione e la facoltà riconosciuta al creditore di scegliere il momento per il recupero dell’imposta non incassata. La pronuncia si inserisce nel solco del percorso di adeguamento dell’ordinamento interno alla giurisprudenza unionale e alle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), che hanno inciso profondamente sulla disciplina temporale di esercizio del diritto alla variazione in diminuzione. 2. I fatti oggetto dell’istanza La società Alfa, operante nel settore del commercio di articoli sportivi, rappresentava di vantare un credito commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel comparto retail, la quale – a seguito di una crisi finanziaria – aveva presentato domanda di concordato preventivo nel dicembre 2020, ammessa con decreto del settembre 2021 e successivamente revocata nell’aprile 2022. In data giugno 2022, Beta proponeva una nuova istanza di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., poi trasformata in concordato in continuità aziendale, con un piano di adempimento sino al 31 dicembre 2027. Tale procedura veniva ammessa con decreto del settembre 2023 e omologata nel giugno 2024. Alla luce dell’omologa, il credito di Alfa risultava parzialmente soddisfatto con una falcidia percentuale, residuando una quota di credito definitivamente non recuperabile. Da ciò l’istanza all’Agenzia delle Entrate, volta a conoscere: 3. La soluzione prospettata dal contribuente La società istante, escludendo che tra le due procedure di concordato potesse configurarsi consecuzione temporale, riteneva applicabile la disciplina novellata dal D.L. 73/2021, ma sosteneva di poter attendere la conclusione della procedura concordataria prima di emettere la nota di credito, in quanto solo in tale momento si sarebbe consolidata la ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore. A suo avviso, dunque, la conclusione infruttuosa del concordato, attestata dal piano di riparto o dal decreto di omologa, avrebbe potuto costituire un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. 4. Il ragionamento dell’Amministrazione finanziaria 4.1. Evoluzione normativa dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 L’Agenzia ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione dell’art. 26, ricordando come, nella formulazione previgente, l’emissione della nota di variazione per mancato pagamento dovuto a procedure concorsuali fosse subordinata alla conclamata infruttuosità della procedura. Tale impostazione era stata censurata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16), che ha escluso la possibilità per gli Stati membri di subordinare la riduzione della base imponibile IVA alla conclusione di una procedura concorsuale di lunga durata, in violazione del principio di neutralità dell’imposta. In recepimento di tale indirizzo, l’art. 18 del D.L. 73/2021 ha introdotto i commi 3-bis e 10-bis dell’art. 26, anticipando il dies a quo dell’emissione della nota di variazione al momento di apertura della procedura concorsuale del debitore.L’Agenzia ha richiamato, sul punto, la circolare n. 20/E del 2021, che ha interpretato la novella come strumento di semplificazione e accelerazione del recupero dell’imposta. 4.2. Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali Con riferimento al primo quesito, la risposta n. 234/2025 ha escluso l’operatività del principio di consecuzione tra le due procedure di concordato avviate dalla società Beta, sottolineando che tale principio, disciplinato dall’art. 69-bis, comma 2, l. fall. (oggi art. 170, comma 2, CCII), presuppone la confluenza di una procedura minore in una successiva liquidazione giudiziale, non la mera successione di due concordati. La giurisprudenza di legittimità – si cita Cass. 11 giugno 2019, n. 15724 – ha chiarito che la consecuzione richiede la unicità della causa e non può desumersi dal solo dato cronologico.Nel caso di specie, essendo le due procedure autonome, l’Agenzia ha individuato il riferimento temporale nella data di avvio della seconda procedura (2022), successiva al 26 maggio 2021, con conseguente applicazione del testo novellato dell’art. 26. 4.3. La facoltà di scelta del creditore tra commi 3-bis e 2 Quanto al secondo quesito, l’Amministrazione ha ribadito che il comma 3-bis riconosce al creditore la facoltà (non l’obbligo) di emettere la nota di variazione sin dall’apertura della procedura concorsuale.Tuttavia, se il creditore ritiene più opportuno insinuarsi al passivo e attendere l’esito della procedura, egli conserva la possibilità di avvalersi del comma 2 qualora la procedura si riveli infruttuosa. Richiamando la risposta a interpello n. 485/2022, l’Agenzia ha affermato che la definitività del piano di riparto infruttuoso o la constatazione del mancato pagamento integrale del corrispettivo costituiscono un autonomo presupposto per l’emissione della nota di variazione ai sensi del comma 2.In tale ipotesi, la variazione è ammessa in quanto l’obbligazione originaria viene meno ex tunc in conseguenza dell’assetto giuridico rideterminato dal provvedimento di omologa o dall’esito negativo del riparto. 5. La conclusione dell’Agenzia delle Entrate La risposta si chiude con tre affermazioni di principio: L’Agenzia, pertanto, condivide integralmente la soluzione prospettata dall’istante. 6. Considerazioni conclusive La Risposta n. 234/2025 assume rilievo sistematico perché conferma l’esistenza di un doppio binario operativo in materia di variazioni IVA: Tale impostazione garantisce coerenza con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta, consentendo al creditore di calibrare il momento del recupero dell’IVA in funzione della strategia concorsuale e della prevedibile capienza del debitore. La posizione dell’Amministrazione, inoltre, delimita rigorosamente il campo di applicazione del principio di consecuzione, la cui estensione ai rapporti tra più concordati viene negata salvo un accertamento giudiziale di unicità di causa, confermando la autonomia giuridica e temporale di ciascuna procedura. In definitiva, la pronuncia consente di affermare che, in caso di concordato preventivo infruttuoso, la nota di variazione IVA potrà essere emessa legittimamente al termine della procedura, quando il mancato pagamento risulti definitivo, costituendo tale momento l’unico idoneo a fondare il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Autore Marco Cavaliere

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