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Diritto Tributario

Benvenuti alla presentazione del nostro dipartimento di Diritto Tributario presso Teamworks, dove avvocati e commercialisti collaborano per offrire una consulenza fiscale integrata e specializzata. Il nostro team è dedicato a fornire supporto completo in ogni aspetto del diritto tributario, garantendo soluzioni su misura sia per aziende che per privati.

Ci occupiamo di contenziosi fiscali, offrendo rappresentanza legale di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria per difendere i clienti da accertamenti di imposte, rischi e sanzioni di natura fiscale. Inoltre, ci impegniamo nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario dei nostri clienti attraverso strategie legalmente solide e personalizzate. Il nostro servizio si estende anche alla consulenza tributaria internazionale, assistendo i clienti nelle complessità fiscali globali. Forniamo supporto durante verifiche fiscali, guidando i nostri clienti attraverso ispezioni, negoziando accordi e risolvendo dispute con le autorità fiscali.

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Regolamentazione e Compliance
In un contesto normativo in costante evoluzione, la nostra associazione assicura che le attività dei nostri clienti siano pienamente conformi alle leggi e regolamenti vigenti. La nostra expertise copre un ampio spettro di settori, inclusi ambientale, sanitario, edilizio e finanziario. Forniamo valutazioni di rischio, consulenze per l'implementazione di politiche interne e rappresentanza legale in procedimenti amministrativi e giudiziari per garantire una totale aderenza ai requisiti normativi.
Pianificazione Urbana e Immobiliare
Il nostro team di esperti in diritto amministrativo è specializzato nella navigazione delle complessità della pianificazione urbana e del diritto immobiliare. Dall'ottenimento di permessi di costruzione alla gestione di dispute legate allo sviluppo del territorio, offriamo consulenze strategiche per ottimizzare i progetti immobiliari e garantire il rispetto della normativa urbanistica.
Riforme Amministrative e Lobbying
Con una profonda comprensione del panorama politico e legislativo, forniamo servizi di consulenza strategica per influenzare le riforme amministrative e promuovere gli interessi dei nostri clienti a livello legislativo. Il nostro approccio proattivo al lobbying e alla consulenza politica si basa su un'analisi accurata delle tendenze legislative e sullo sviluppo di strategie efficaci per navigare il complesso ambiente normativo.
Risorse Naturali e Energia
Il nostro team possiede una solida esperienza nel settore delle risorse naturali e dell'energia, offrendo consulenza legale su questioni che spaziano dall'acquisizione di diritti minerari alla regolamentazione dell'energia rinnovabile. Supportiamo i clienti nella negoziazione di contratti, nella gestione di controversie e nel conformarsi alle normative ambientali, assicurando allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile dei loro progetti.
Difesa nei Procedimenti di Antitrust e Concorrenza
La nostra pratica nel diritto amministrativo include la difesa dei clienti in procedimenti riguardanti il diritto antitrust e della concorrenza. Offriamo assistenza legale per la gestione di indagini da parte delle autorità di regolamentazione, la negoziazione di accordi e la risoluzione di dispute in materia di pratiche commerciali e concorrenziali, assicurando che le attività dei nostri clienti rispettino pienamente le normative vigenti.

Novità e Aggiornamenti

Deducibilità autovetture aziendali art. 164 TUIR

La deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 17, 2026  -Diritto tributario, News Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit 1. Premessa sistematica La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR. 2. Il quadro normativo: l’art. 164 TUIR e le categorie di veicoli L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo. Veicoli a deducibilità integrale,  Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione. Veicoli a deducibilità parziale Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure: 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b)); 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo); 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)). Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego. 3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie: Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale) La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi. Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84. Autovettura del professionista (lavoratore autonomo) La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato. 4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture. La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori. La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività. 5. L’assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR. Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria

Accertamento su conti correnti di terzi

Accertamenti fiscali su conti di terzi: la prova spetta all’Ufficio

Va provato che il conto intestato a terzi è nella effettiva disponibilità del contribuente.

L'introduzione della "scissione mediante scorporo" (art. 2506.1 c.c.) ha rappresentato un'importante innovazione per le riorganizzazioni aziendali, promettendo maggiore flessibilità. Questo strumento permette a una società (scissa) di assegnare parte del suo patrimonio a un'altra società (beneficiaria), ricevendo in cambio le relative quote anziché distribuirle ai soci.

SCISSIONE CON SCORPORO: OPPORTUNITA’ O TRAPPOLA FISCALE ?

L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria sul D.Lgs. 192/2024 crea asimmetria: civilisticamente la scissione è legittima, fiscalmente imponibile, con effetti distorsivi.

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