TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario rigetto: opposizione ex art 170

La Cassazione a sezioni Unite ha stabilito che l'opposizione patrocinio tributario ex art. 170 è il rimedio per impugnare rigetto e/o revoca nel processo tributario.

opposizione patrocinio tributario Cassazione

Il supremo Collegio a sezioni unite con la sentenza n. 20929/2025, ha risolto in modo definitivo una questione di massima importanza che aveva generato incertezze interpretative. La pronuncia stabilisce che: “i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di revoca dell’ammissione già concessa, adottati dalla Commissione istituita presso le Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 138 del d.p.r. n. 115 del 2002, sono impugnabili attraverso l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo testo unico, non essendo estensibile al processo tributario il diverso rimedio contemplato dall’art. 99 per il processo penale”

La questione rimessa dalle Sezioni Unite

La questione trae origine dalla disciplina normativa che regola l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione del patrocinio nel processo tributario; infatti, l’art. 137 del d.p.r. n. 115/2002 indica le norme applicabili nel processo tributario, ma non richiama espressamente né l’art. 99 né l’art. 113 del medesimo decreto, che disciplinano l’impugnazione del diniego e della revoca nel processo penale. Tale lacuna ha generato un contrasto interpretativo, ma l’orientamento maggioritario ha poi riconosciuto l’impugnabilità di tali provvedimenti, in quanto una soluzione contraria si sarebbe posta in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con le norme sovranazionali sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia.

La soluzione proposta: opposizione ex art. 170

Le Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata hanno chiarito che nel processo tributario l’impugnazione deve essere proposta mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, escludendo l’applicabilità dell’art. 99 previsto per il processo penale.

Natura e caratteristiche dell'opposizione

L’art. 170 del testo unico costituisce un rimedio di carattere generale nel quadro delle disposizioni del richiamato testo unico per contestare i provvedimenti che negano l’ammissione ovvero ne dispongono successivamente la revoca. Si configura come un giudizio autonomo a contraddittorio pieno diretto a sottoporre ad un giudice diverso dal primo l’accertamento del diritto di cui si contende, senza natura di impugnazione e quindi senza connessione ontologica con il giudizio di base.  L’opposizione  a patrocinio tributario si presenta nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla sua comunicazione se assunto a seguito di riserva; la competenza rientra in quella del Giudice Ordinario civile, anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’ambito di un processo speciale;

Competenza giurisdizionale e coerenza sistematica

La competenza a decidere sull’opposizione spetta al Giudice ordinario civile, attesa la natura civile della controversia avente ad oggetto una situazione di diritto soggettivo dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale orientamento assicura coerenza sistematica con la disciplina prevista per l’impugnazione degli analoghi provvedimenti adottati dalle Commissioni istituite presso i Tribunali amministrativi regionali; di conseguenza l’opposizione a patrocinio tributario garantisce l’effettiva tutela del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 della Costituzione, che impone allo Stato di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Conclusioni

In conclusione, la pronuncia del Supremo Collegio va ad eliminare le incertezze che avevano caratterizzato la giurisprudenza di merito, come evidenziato dalle numerose ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite che si erano susseguite negli ultimi anni. Ora i professionisti potranno operare con maggiore certezza nell’individuazione del corretto rimedio processuale, evitando il rischio di decadenze per errata scelta dello strumento impugnatorio. La decisione conferma inoltre l’orientamento consolidato secondo cui l’opposizione patrocinio tributario costituisce un rimedio generale applicabile in tutti i casi in cui non sia previsto uno specifico strumento impugnatorio, garantendo così l’effettività del diritto di difesa anche nei processi speciali come quello tributario.

Autore

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto