La questione rimessa dalle Sezioni Unite
La questione trae origine dalla disciplina normativa che regola l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione del patrocinio nel processo tributario; infatti, l’art. 137 del d.p.r. n. 115/2002 indica le norme applicabili nel processo tributario, ma non richiama espressamente né l’art. 99 né l’art. 113 del medesimo decreto, che disciplinano l’impugnazione del diniego e della revoca nel processo penale. Tale lacuna ha generato un contrasto interpretativo, ma l’orientamento maggioritario ha poi riconosciuto l’impugnabilità di tali provvedimenti, in quanto una soluzione contraria si sarebbe posta in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con le norme sovranazionali sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia.
La soluzione proposta: opposizione ex art. 170
Le Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata hanno chiarito che nel processo tributario l’impugnazione deve essere proposta mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, escludendo l’applicabilità dell’art. 99 previsto per il processo penale.
Natura e caratteristiche dell’opposizione
L’art. 170 del testo unico costituisce un rimedio di carattere generale nel quadro delle disposizioni del richiamato testo unico per contestare i provvedimenti che negano l’ammissione ovvero ne dispongono successivamente la revoca. Si configura come un giudizio autonomo a contraddittorio pieno diretto a sottoporre ad un giudice diverso dal primo l’accertamento del diritto di cui si contende, senza natura di impugnazione e quindi senza connessione ontologica con il giudizio di base. L’opposizione a patrocinio tributario si presenta nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla sua comunicazione se assunto a seguito di riserva; la competenza rientra in quella del Giudice Ordinario civile, anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’ambito di un processo speciale;
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