Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento
Torna Indietro CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento: cosa cambia con il Codice della crisi d’impresa Pannina Settembre 23, 2019 Marco Anesa – Paolo Florio – Valerio Garozzo – Fondazione Centro Studi UNGDCEC Sono sempre di più le ordinanze di sequestro che coinvolgono i patrimoni societari, legate alla responsabilità penale degli enti e ai reati tributari. Nella prassi accade spesso che, a causa dei fatti contestati penalmente, le società destinatarie del sequestro falliscano: il curatore si trova, così, a gestire un patrimonio di cui non ha il possesso. Tale situazione impone un’analisi delle problematiche in tema di rapporti tra sequestro, confisca penale e procedura fallimentare, anche alla luce delle novità del Codice della crisi d’impresa. Di questo tema si parlerà nell’ambito del Convegno Nazionale UNGDCEC “Il Dottore commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma”, in programma a Chieti dal 3 al 5 ottobre 2019. Con recente ordinanza (Cass. n. 22602 del 16 aprile 2019) è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione “se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento”.In attesa della pronuncia a Sezioni Unite è già intervenuta altra sentenza (Cass. n. 37638 del 13 febbraio 2019 ) che riconosce la legittimità del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro.Di fatto la giurisprudenza di legittimità sembra voler anticipare gli effetti delle disposizioni previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) in vigore dal 15 agosto 2020, che prevedono espressamente all’art. 320 la legittimità del curatore ad impugnare il decreto di sequestro e le relative ordinanze. Considerato il numero crescente dei sequestri per reati tributari e responsabilità degli enti, nonché dei conseguenti fallimenti, sarà presumibile un incremento del contenzioso che vede contrapposti gli interessi del curatore fallimentare con quelli dell’amministratore giudiziario. Il tema affrontato nell’articolo sarà oggetto di approfondimento e discussione nel corso del Convegno Nazionale UNGDCEC, in programma a Chieti dal 3 al 5 ottobre 2019, dedicato a “Il Dottore commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma”. Scopri il programma Verso un incremento del contenzioso? Sono sempre maggiori le ordinanze di sequestro che coinvolgono i patrimoni delle società e legate alla normativa in materia di responsabilità penale degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000).Nella prassi accade spesso che a causa dei fatti contestati penalmente le società destinatarie del sequestro falliscano: in questi casi il curatore si trova a gestire un patrimonio di cui non ha il possesso.Tale situazione impone un’analisi delle problematiche in tema di rapporti tra sequestro, confisca penale e procedura fallimentare, che coinvolge la società il cui patrimonio è oggetto di sequestro e successiva confisca ovvero nell’ipotesi contraria in cui il fallimento è successivo al sequestro.Nel caso della normativa in materia di responsabilità degli enti la previsione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 impone l’assoluta indefettibilità tanto della sanzione ablativa corporativa (confisca per equivalente) quanto della prodromica misura cautelare reale (sequestro per equivalente). In tal senso la confisca prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 costituisce sanzione principale, obbligatoria ed autonoma ed in nessun caso è lasciata alla discrezionalità del giudice (cfr. Cass. SS.UU. n. 11170 del 17 marzo 2015 – Sentenza Uniland), avendo chiari connotati sanzionatori, cosicché “[…] sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilità dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione”.Anche nel caso dei reati tributari il tenore letterale della norma, utilizzando l’avverbio “sempre”, contenuto nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 non lascia dubbi interpretativi sull’obbligatorietà della confisca atteso che “è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo […]”.Pertanto, una volta intervenuta la confisca, viene, di fatto, apposto un sigillo di indisponibilità sui beni prima sequestrati, con valenza erga omnes e quindi in contrasto con un’eventuale procedura liquidatoria che blocca l’attività del curatore, non potendo nemmeno apprendere tali beni. La vigenza del sequestro penale e, successivamente, della confisca, anche nei casi in cui non sia pregiudicato l’avanzamento della procedura concorsuale, inibiscono la distribuzione dell’attivo fallimentare ai creditori ammessi al passivo, determinando lo stallo della procedura.Le Sezioni Unite nella nota sentenza Uniland (Cass. SS.UU. n. 11170/2015) concludono con l’enunciazione di un principio di diritto, oggetto di diverse critiche in dottrina e superato, in parte, da alcuni successivi orientamenti giurisprudenziali, secondo cui “il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001” nonché precisando che “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la buone fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.Secondo la sentenza citata il curatore è terzo rispetto al procedimento di sequestro dei beni già appartenuti alla società fallita e, dunque, egli non può agire in rappresentanza dei creditori. Il curatore, infatti, è un soggetto gravato da un munus pubblico di carattere prevalentemente gestionale che affianca il giudice delegato al fallimento e il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare. Dunque, il curatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite del 2015, non è titolare di alcun diritto sui beni oggetto di sequestro, avendo esclusivamente compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori e non può, pertanto, agire neppure in rappresentanza dei creditori che, a loro volta, prima della conclusione della procedura non sono titolari di alcun diritto sui beni e sono, quindi, privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposti a sequestro.È indubbio, tuttavia, come gli stessi creditori fallimentari, già ammessi al passivo, abbiano almeno un’aspettativa o interesse, ancor più se in buona fede e assolutamente estranei al reato, a potersi soddisfare sui beni della società fallita, benchè in sequestro.Diversamente, secondo la Cassazione il curatore fallimentare non vanta e non può vantare alcun diritto sui beni oggetto di sequestro, poiché è vero che il fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, trasferendo l’una e l’altra alla curatela (ex art. 42 legge fall.), ma non priva il fallito della proprietà sugli stessi.È evidente come tale ragionamento pregiudica eccessivamente gli interessi dei