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Sono inopponibili al fallimento i contratti bancari privi di data certa

La Cassazione chiarisce i limiti probatori dei contratti bancari nel fallimento

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Il caso

La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento *** fondata sulla stipula di due contratti bancari costituiti da un rapporto di conto corrente di corrispondenza e da un conto anticipi per i quali sono stati prodotti come prova del credito estratti conto sino alla data del fallimento.

Il GD ha rigettato la domanda della banca creditrice per inopponibilità degli estratti conto e per omessa produzione delle operazioni di anticipazione bancaria. Il tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dalla banca ritenendo che la documentazione prodotta non fosse opponibile al fallimento, attesa la terzietà del curatore rispetto al debitore. Quanto al rapporto di conto corrente il tribunale ha ritenuto che il curatore non fosse vincolato dall’omessa contestazione degli estratti conto da parte del debitore insolvente e che gli estratti conto, benché non contestati dal correntista, non fornissero prova del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto rigettato il ricorso proposto dal creditore.

La decisione si fonda sull’applicazione al caso concreto del principio secondo cui nel caso di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, come i contratti bancari, l’assenza di data certa rende il contratto inopponibile al fallimento e non può essere supplita da altra prova, inclusi gli estratti conto bancari.

I principi di diritto enunciati dalla Corte sono i seguenti:

– La terzietà del curatore fallimentare in sede di stato passivo implica che le pretese creditorie debbano essere supportate da documentazione avente data certa antecedente all’apertura del concorso, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.

– Per i contratti per i quali la prova scritta è richiesta ad substantiam, come i contratti bancari (cfr. art. 117, comma 1, D. lgs. n. 385/1993), essa deve essere fornita indefettibilmente con documentazione scritta avente data certa. In mancanza, la prova non può essere assolta con altri mezzi.

– L’inopponibilità del contratto bancario, quale fonte del credito, derivante dalla mancanza di data certa, si traduce sostanzialmente nella carenza di prova della sua esistenza. Tale condizione rende insufficiente, ai fini probatori, anche la produzione degli estratti conto integrali, stante l’insostituibilità della prova scritta della fonte contrattuale con un documento equipollente.

Spunti rilevanti

1. Opponibilità dei crediti bancari al fallimento: la prova dei crediti bancari è stringente. I contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, come quelli bancari, devono avere data certa antecedente all’apertura del fallimento e, in mancanza, neanche gli estratti conto sono idonei a provare il credito.

2. Ruolo del curatore fallimentare: L’ordinanza in esame sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale del curatore fallimentare, la cui ‘terzietà’ impedisce che al fallimento siano opponibili documenti sprovvisti di data certa. Questo principio rafforza la tutela della massa dei creditori, garantendo che solo i crediti solidamente provati possano essere ammessi al passivo.

Conclusione

  • La pronuncia consolida i principi sull’inopponibilità al fallimento di contratti per i quali la prova scritta è richiesta ad substantiam offrendo chiarezza e spunti di riflessione per la tutela in giudizio delle ragioni creditorie e, correlativamente, per le necessarie verifiche che i curatori devono approntare in sede di ammissione dei crediti allo stato passivo.

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