TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

Spese legali sostenute per amministratori: no alla detrazione Iva.

Senza l’inerenza delle spese legali sostenute da un società per la difesa di amministratori, l’iva è indetraibile.

Indetraibilità Iva

La Cassazione (sent. n. 17113/25) nega la detrazione Iva per le spese legali sostenute da un società per la difesa penale di amministratori e dipendenti. Per essere detraibile, l’Iva su un costo deve essere direttamente collegata all’attività d’impresa. Confermata la non retroattività delle nuove sanzioni di cui al D. Lgs.87/2024.

Il caso

Il caso nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’indebita detrazione dell’Iva su costi sostenuti per la difesa legale di propri amministratori e dipendenti in procedimenti penali. Mentre la Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente dato ragione alla società, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia.

La Cassazione: l'inerenza dell'Iva per le spese legali.

Con la sentenza n. 17113 del 25.06.2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società contro l’Agenzia delle Entrate, stabilendo un importante principio in materia di detraibilità dell’Iva per le spese legali.
Il centro della questione era il principio di “inerenza”: per essere detraibile, l’Iva su un costo deve essere direttamente collegata all’attività d’impresa.
La società sosteneva che i costi legali lo erano, in quanto miravano a proteggere l’azienda da conseguenze negative.
La Corte di Cassazione ha confermato il suo orientamento consolidato, rigettando questa tesi. I giudici hanno chiarito che, ai fini Iva, non basta un collegamento generico. È necessaria una “relazione immediata e diretta” tra il costo sostenuto e l’attività imprenditoriale volta a generare ricavi. Le spese per la difesa penale dei dipendenti, anche se connesse al rapporto di lavoro, non soddisfano questo requisito. Esse, infatti, non sono un costo diretto dell’attività aziendale, ma derivano dall’azione di un terzo (l’autorità giudiziaria che avvia il procedimento penale).
La successiva assoluzione dei dipendenti non cambia la natura del costo e la sua mancanza di inerenza diretta ai fini IVA.

La non retroattività delle nuove sanzioni.

Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda la richiesta della società di applicare le sanzioni più favorevoli introdotte con il D. Lgs. n. 87 del 2024. La difesa si appellava al principio del favor rei (o lex mitior), secondo cui si applica la legge più favorevole al reo, anche se successiva al fatto commesso.
La Cassazione ha respinto anche questa richiesta. La Corte ha sottolineato come l’articolo 5 dello stesso D.Lgs. 87/2024 preveda espressamente che le nuove sanzioni amministrative, sebbene più miti, si applichino solo alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. I giudici hanno ritenuto questa deroga al principio del favor rei pienamente legittima. La scelta del legislatore, si legge nella sentenza, si inserisce in un quadro di “ampia revisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario”. Questa riforma sistemica, che mira a creare un nuovo rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente e a tutelare gli equilibri di bilancio, giustifica la non retroattività delle nuove norme. Pertanto, per le violazioni commesse prima del 1.09.2024, continuano ad applicarsi le sanzioni precedentemente in vigore.

Conclusione

La sentenza n. 17113/2025 stabilendo una rigida interpretazione dell’inerenza ai fini IVA e separandola nettamente dalla più ampia nozione valida per le imposte dirette, consolida un principio per le imprese,
Le aziende devono quindi considerare l’Iva su determinate spese legali – come quelle per la difesa di amministratori e dipendenti – come un costo non recuperabile.
Nella medesima sentenza si conferma altresì che le nuove normative sanzionatorie previste dal DL. 87/2024 sono applicabili solo alle violazioni commesse dal 01.09.2024.

Autore

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto