- Pubblicato daValerie Stella De Caro Giordanelli
- -Agosto 18, 2025
- -Diritto societario, News
Nel commentare la sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Rimini rammentiamo i presupposti della procedura di liquidazione controllata ed i motivi di esclusione della finanza esterna.

Presupposti per l’apertura della liquidazione controllata
La sentenza in commento si distingue per la disamina lineare dei presupposti di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, così sintetizzabili:
– Competenza territoriale in ragione della residenza del ricorrente;
– Sussistenza del requisito soggettivo del ricorrente, rappresentato in questo caso da un ex imprenditore, titolare di impresa individuale cancellata nel 2014;
– Completezza documentale del ricorso, corredato da tutta la documentazione prevista dall’art. 39, commi 1 e 2 CCII;
– Conformità della Relazione dell’OCC ex art. 269, comma 2 CCII;
– Stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII;
Reddito impignorabile e mantenimento del debitore
Il Tribunale affronta con rigore il tema della protezione della quota di stipendio destinabile alla procedura liquidatoria e chiarisce che sono escluse sia le somme di cui all’art. 268, comma 4, lett. a) CCII, ossia quelle al di sotto della soglia di impignorabilità prevista dal codice di procedura civile, sia in ogni caso le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, di cui all’art. 268, comma 4, lett. b) CCII. Le due norme sono infatti cumulabili, e ciò significa che quanto “occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c., ma può essere determinato solo in misura pari o superiore agli stessi.
In base alle condizioni familiari del debitore, nel caso di specie, è stata fissata una quota mensile esclusa dalla liquidazione pari a €1.595, oltre metà tredicesima e quattordicesima. Tale interpretazione tutela il diritto al sostentamento del debitore e della sua famiglia, evitando che la procedura comprometta la dignità personale.
Inoltre si sottolinea che la procedura di sovraindebitamento può avere una durata massima di tre anni. Decorso tale termine si verifica l’esdebitazione automatica, salvo circostanze eccezionali. Per tale ragione la liquidazione dei beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, è quindi temporalmente limitata al predetto triennio; la liquidazione dei beni attuali, invece, in applicazione analogica dell’art. 281 CCII, può proseguire anche oltre.
Inclusione di tutti i beni personali ed esclusione della finanza esterna
Viene precisato che non è possibile per il debitore escludere beni dalla liquidazione, anche se di scarso valore. Resta sempre salva la possibilità di rinuncia da parte del liquidatore per motivi di convenienza economica.
La pronuncia, infine, conferma l’esclusione della possibilità di ricorrere a risorse economiche di terzi per soddisfare i creditori. Ciò in quanto la liquidazione controllata è una procedura concorsuale e non negoziale, nella quale il debitore non può determinare le modalità di soddisfazione dei creditori.
Lo stesso art. 268 CCII è ben chiaro nel considerare come oggetto di liquidazione controllata i soli beni del debitore, con ciò escludendosi testualmente l’apporto di finanza esterna.
Peraltro l’eventuale utilizzo di finanza esterna rischierebbe di eludere il requisito della meritevolezza richiesto per l’esdebitazione ex art. 283 CCII, alterando il bilanciamento tra le diverse procedure previste dal Codice.
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