- Pubblicato daPaolo Florio
- -Agosto 13, 2025
- -Crisi d’impresa, Diritto tributario, News
a cura dell'avv. Paolo Florio
In caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione (Cass. 44519-2024).

Confisca per equivalente: riduzione con debito ristrutturato
Secondo Cassazione (Sent. n. 44519-2024 del 17.9.2024) in caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione.
La confisca per equivalente
La confisca per equivalente è una misura che consente allo Stato di acquisire beni per un valore pari al profitto del reato. Nel nostro ordinamento è previsto per numerosi reati, ad esempio è prevista nei reati tributari (es. omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 ove il profitto coincide con l’imposta evasa). Secondo Cassazione sussiste la possibilità di ridurre la confisca in caso di accordo di ristrutturazione del debito con l’Agenzia delle Entrate.
Quando è possibile ridurre la confisca nei reati fiscali
Secondo la giurisprudenza penale, la riduzione della confisca è possibile solo con il pagamento integrale o parziale del debito tributario. La rateizzazione non modifica l’ammontare dell’imposta dovuta, incidendo solo sui tempi di pagamento: il profitto resta invariato e la confisca non cambia.
Differenza tra rateizzazione e ristrutturazione del debito
La rateizzazione è un accordo di dilazione, senza riduzione dell’importo dovuto.L’accordo di ristrutturazione del debito, invece, ha natura transattiva: l’Amministrazione rinuncia a parte del credito, riducendo il debito e quindi il profitto del reato. Questo comporta una rideterminazione della confisca per equivalente in misura proporzionata.
Principio di proporzionalità e divieto di duplicazione sanzionatoria
La Cassazione ribadisce che la confisca non può eccedere il valore del vantaggio economico ottenuto dal reato. Mantenere la misura originaria dopo la riduzione del debito viola il principio di proporzionalità e genera una duplicazione sanzionatoria. L’adeguamento è quindi obbligatorio quando l’accordo di ristrutturazione modifica il debito fiscale.
Conclusioni e principio di diritto
In presenza di una ristrutturazione del debito tributario con riduzione dell’importo dovuto, la confisca per equivalente deve essere adeguata al nuovo debito, poiché il profitto coincide con l’imposta effettivamente dovuta secondo il seguente principio di diritto: “In materia di reati tributari, quando l’imposta evasa sia oggetto di riduzione a seguito di accordo di ristrutturazione del debito tributario intervenuto con l’Amministrazione finanziaria, la confisca per equivalente deve essere rideterminata in misura corrispondente al nuovo ammontare del debito, non potendo eccedere il valore del profitto effettivo del reato, in ossequio al principio di proporzionalità e al divieto di duplicazione sanzionatoria.”
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