- Pubblicato daMario Grandinetti
- -Maggio 18, 2026
- -Diritto tributario, News
Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit
1. Premessa sistematica
La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto.
Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.
La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR.
2. Il quadro normativo: l'art. 164 TUIR e le categorie di veicoli
L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo.
Veicoli a deducibilità integrale,
Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione.
Veicoli a deducibilità parziale
Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure:
- 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b));
- 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo);
- 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)).
Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego.
3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo
Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie:
Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale)
La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi.
Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio
La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84.
Autovettura del professionista (lavoratore autonomo)
La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato.
4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972
Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture.
La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori.
La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività.
5. L'assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale
L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale.
Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta.
Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR.
Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria — con il conforto della giurisprudenza di legittimità — ha ritenuto che l’assenza di una delibera assembleare che determini il compenso dell’amministratore nella forma dell’uso promiscuo del veicolo comporti l’indeducibilità del relativo costo.
6. Le novità della Legge di Bilancio 2025 sui veicoli a basse emissioni
La L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha apportato una significativa modifica al criterio di quantificazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con decorrenza 1° gennaio 2025.
La disciplina previgente modulava il valore convenzionale del benefit in funzione delle emissioni di CO2 del veicolo, con percentuali crescenti al crescere delle emissioni. La nuova impostazione abbandona tale criterio e adotta invece una classificazione basata sulla tipologia di alimentazione, con le seguenti misure:
- 10% del costo convenzionale ACI per i veicoli elettrici;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 50% per i veicoli con alimentazione diversa (benzina, diesel, GPL, metano).
Le Tabelle ACI per il 2025, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, recepiscono già le nuove percentuali, riportando per ciascun veicolo le misure del benefit secondo sia la disciplina previgente sia quella vigente.
La riduzione dell’imponibile convenzionale per i veicoli elettrici e ibridi costituisce un evidente incentivo fiscale alla transizione verso la mobilità a basse emissioni, che il legislatore ha inteso inserire nel perimetro della fiscalità del lavoro.
7. Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte di Cassazione n. 11791 del 2 maggio 2024 ha introdotto un elemento di discontinuità nell’applicazione della disciplina, chiarendo che, ai fini IRAP, le limitazioni di deducibilità previste dall’art. 164 TUIR non trovano applicazione per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (società di capitali ed enti commerciali), in quanto il relativo principio di inerenza ha natura civilistica e si desume dalla corretta applicazione dei principi contabili. I limiti percentuali del TUIR restano tuttavia un perimetro di sicurezza entro il quale il contribuente non è esposto a contestazioni sull’inerenza del costo.
In definitiva, il sistema delineato dagli artt. 164 TUIR e 19-bis1 D.P.R. 633/1972, integrato dalla disciplina del fringe benefit ex art. 51 TUIR e dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, configura un regime articolato nel quale la corretta determinazione del trattamento fiscale dell’autovettura aziendale richiede una valutazione contestuale della categoria di utilizzo, della tipologia di alimentazione del veicolo, del soggetto utilizzatore e della forma contrattuale adottata per l’acquisizione del bene.
La pianificazione fiscale in materia non può pertanto prescindere da un’analisi puntuale di ciascuna variabile, tenuto conto che le scelte operate in fase di assegnazione e strutturazione del rapporto d’uso incidono in modo diretto tanto sulla deducibilità dei costi in capo all’impresa quanto sul trattamento reddituale dell’utilizzatore.
Autore
RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi:
