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Accertamenti fiscali su conti di terzi: la prova spetta all’Ufficio

Va provato che il conto intestato a terzi è nella effettiva disponibilità del contribuente.

Accertamento su conti correnti di terzi

L’estensione delle indagini bancarie ai conti correnti intestati a terzi solleva la questione del corretto riparto dell’onere probatorio tra il fisco ed il contribuente.
L’ordinanza n. 5529/2025 della Suprema Corte interviene sul punto, definendo che in tale fattispecie l’onere per l’applicazione della presunzione legale ex art. 32 DPR 600/73 compete all’Ufficio.

La presunzione legale dell'art. 32 D.P.R. 600/73.

In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. (Cass. 30/062020, n. 13112).
In ordine ai conti formalmente intestati a terzi si è affermato che gli artt. 32 d.P.R. n. 600/73 e 51 d.P.R. n. 633/72 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su detti ultimi, che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai medesimi, sulla base di elementi indiziari.

L'onere della prova in caso di conti intestati a terzi.

La questione giuridica si pone quando l’Amministrazione intende applicare a conti correnti intestati a soggetti terzi, la medesima presunzione ex art. 32 Dpr 600/73 applicata ai conti intestati al contribuente accertato.
Secondo l’ordinanza n. 5529/2025, in tale circostanza l’Ufficio ha l’onere di fornire la previa prova che il conto, pur formalmente intestato ad altri, sia “nell’effettiva disponibilità del contribuente”.
Tale prova, che può essere fornita anche tramite presunzioni “qualificate”, è un presupposto necessario per poter ricondurre le movimentazioni fiscalmente rilevanti al soggetto sottoposto a verifica.

La violazione di legge e la decisione della Corte.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha cassato la sentenza di merito proprio perché non si è attenuta a questo principio.
L’errore è consistito nell’aver trattato i conti intestati a terzi “alla strenua di quelli intestati al contribuente”, senza una verifica preliminare sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio.
Viene così censurata la violazione di legge che sposta indebitamente sul contribuente l’onere di giustificare operazioni su conti di cui non è stata prima provata la sua effettiva disponibilità.

Conclusioni.

L’ordinanza n. 5529/2025 fissa un chiaro principio procedurale: l’applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973 a movimentazioni su conti di terzi è subordinata all’assolvimento di un preciso onere probatorio da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
In assenza della prova della disponibilità di fatto del conto, come statuito dalla Suprema Corte, l’attribuzione di maggior reddito al contribuente risulta illegittima per violazione di legge.

 

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