- Pubblicato daValerie Stella De Caro Giordanelli
- -Luglio 29, 2025
- -Diritto societario, News
Con sentenza n. 5/2025 il tribunale di Catanzaro ha chiarito che l’art. 120 bis, c. 4, CCII non si applica successivamente alla liquidazione giudiziale della società.

Il caso
Il caso trae origine da un provvedimento di confisca adottato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., con cui Tribunale di Palmi ha disposto il sequestro preventivo dapprima delle quote e di poi dell’intero patrimonio di una società affidata ad un amministratore unico. In forza di tale provvedimento è stato nominato un amministratore Giudiziario incaricato di gestire le quote sequestrate.
Con ricorso ex 120-bis CCII, l’Amministratore giudiziario ha adito il Tribunale di Catanzaro per ottenere la ratifica e/o approvazione della delibera adottata dall’assemblea dei soci, con cui è stata disposta la revoca dell’Amministratore Unico dalla carica rivestita. In particolare, l’Amministratore Giudiziario sosteneva la sussistenza di una giusta causa legata a comportamenti ostruzionistici e alla condotta dell’amministratore, che avrebbe ostacolato le attività dell’amministratore giudiziario e aggravato la crisi aziendale.
Le valutazioni dell’Amministratore Giudiziario
In punto di diritto, la ricorrente ha esposto che l’A.U. all’epoca in cui ha rivestito la carica di Amministratore della società, ha manifestato la volontà di accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell’insolvenza, annotando la relativa decisione presso il registro delle imprese, tal ché, ai sensi dell’art.120 bis CCII, l’Organo Amministrativo non può essere rimosso, salvo che non sussista una giusta causa.
Aggiunge la ricorrente che l’A.U. avrebbe manifestato la volontà di ricorrere agli strumenti del Codice della Crisi, al solo scopo di garantirsi il mantenimento della governance aziendale, strumentalizzando il rimedio previsto dal codice della crisi al fine di assicurare l’intangibilità della propria carica. Circostanza comprovata dal fatto che, a distanza di nove mesi dall’assemblea, non era stato depositato alcun ricorso per l’adozione di strumenti di risoluzione della crisi, nonostante la società fosse già in grave condizione economico – finanziaria.
Cenni sull’art. 120 bis, comma 4, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
L’art. 120-bis, comma 4 (CCII) dispone che: «dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa»; inoltre, «non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge». Da questa norma si ricava il principio secondo cui, nel periodo tra l’iscrizione della decisione di revoca e l’omologazione dello strumento di regolazione della crisi, tale revoca rimane inefficace, salvo che sia motivata da una giusta causa. Ciò impedisce l’ordinaria revoca, prevista dall’art. 2383, comma 3, c.c. Di conseguenza, viene meno anche il fondamento della revoca “ad nutum” prevista nel regime del mandato, che permette di revocare liberamente gli amministratori senza giusta causa. La norma specifica, inoltre, che la semplice presentazione di una domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, in presenza delle condizioni di legge, non può costituire una giusta causa di revoca, essendo necessario decreto del tribunale delle imprese, sentiti gli interessati.
La ratio legis dell’art. 120 bis CCII secondo il Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale riconosce come finalità della norma analizzata quella “di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell’impresa in capo alla governance». Da tale finalità il Tribunale fa dipendere il ritorno alla disciplina del codice civile in seguito sia all’omologazione sia all’insuccesso dello strumento di regolazione della crisi attivato dagli amministratori: «così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento – come termine finale di applicazione – alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi».
La decisione
Il Tribunale di Catanzaro ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, a causa dell’apertura della liquidazione giudiziale della società, successiva al deposito del ricorso. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse ad ottenere la ratifica della delibera.
Conclusioni
Con questa decisione il Tribunale di Catanzaro puntualizza i presupposti per l’applicazione dell’art. 120 bis, comma 4, CCII sottolineando l’importanza di tutelare gli amministratori che si trovano in situazioni di crisi. Pertanto, enuncia il principio secondo cui una volta avviata la procedura di liquidazione, le questioni relative alla gestione societaria vengono affrontate all’interno del procedimento stesso, senza possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 120-bis CCII.
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