- Pubblicato daGiampaolo Balas
- -Luglio 23, 2025
- -Diritto societario, News
Con la sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale ormai risalente e particolarmente insidioso in tema di estinzione della società e sorte delle pretese creditorie non iscritte nel bilancio di liquidazione.
Il fatto
Una società aveva convenuto in giudizio un istituto bancario per la ripetizione di interessi e addebiti ritenuti illegittimi, riferiti a un conto corrente. Successivamente, la società era stata cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo implicita la rinuncia alla pretesa da parte della società. In appello, il socio unico aveva proseguito la causa e ottenuto una condanna della banca. La banca ricorreva in Cassazione, invocando il consolidato orientamento secondo cui, in caso di cancellazione della società, le pretese non riportate nel bilancio finale di liquidazione si intendono tacitamente rinunciate
Il nodo interpretativo
La questione è se la cancellazione dal registro delle imprese implichi automaticamente la rinuncia ai crediti incerti o illiquidi (le c.d. “mere pretese”), con conseguente intrasmissibilità agli ex soci, in assenza di espressa iscrizione nel bilancio finale.
L’orientamento tradizionale (Cass. SS.UU. 6070/2013 e seguenti) riteneva che i diritti litigiosi, incerti o non quantificati, se non riportati nel bilancio, fossero oggetto di implicita rinuncia e dunque non si trasferissero ai soci.
Le ragioni della svolta
Le Sezioni Unite, nel riesaminare tale orientamento, lo ritengono non più sostenibile sotto molteplici profili:
–civilistico: la remissione del debito è atto negoziale unilaterale e recettizio (art. 1236 c.c.), che richiede una manifestazione inequivoca della volontà abdicativa e una comunicazione al debitore; non è sufficiente il silenzio o la mera omissione contabile;
–contabile: ogni credito, anche incerto o illiquido, può essere iscritto in bilancio al valore presumibile di realizzo (art. 2426 c.c.); la mancata iscrizione può dipendere da scelte prudenziali o da ignoranza, ma non equivale a rinuncia;
–logico-sistematico: presupporre una rinuncia tacita automatica significa attribuire alla pubblicità della cancellazione un effetto abdicativo, in contrasto con la tutela dei creditori sociali e con i principi generali del diritto civile;
–processuale: in pendenza di giudizio, è illogico ritenere che la società abbia rinunciato proprio al credito che stava giudizialmente facendo valere.
il principio di diritto affermato
«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. Non è sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito»
Conseguenze pratiche
L’ex socio può far valere crediti della società estinta, anche se non iscritti in bilancio.
Il debitore convenuto deve provare l’estinzione del credito per effetto di una remissione ai sensi dell’art. 1236 c.c.
Si supera definitivamente la presunzione di rinuncia fondata sull’omissione contabile.
La continuità processuale è garantita anche in pendenza di causa, sulla base dell’ultrattività del mandato e della successione ex lege ai soci.
Una sentenza che, sotto questi profili, restituisce coerenza sistematica alla materia e tutela effettiva ai soggetti coinvolti nella gestione finale delle società cancellate, garantendo certezza del diritto e prevedibilità degli esiti processuali.
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