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Finanziamenti soci: la postergazione resta anche dopo l’uscita

Il credito postergato del socio resta tale anche se esce dalla società.

Finanziamento soci

L’ordinanza n. 21422/2022 della Corte di Cassazione chiarisce che il credito derivante da un finanziamento soci, se concesso in presenza delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., mantiene la sua natura postergata anche se il socio fuoriesce dalla società.
Ove sia stato superato lo squilibrio patrimoniale, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali.

I presupposti per la postergazione dei finanziamenti soci

L’art. 2467 c.c. stabilisce che i finanziamenti concessi dai soci alla società sono postergati rispetto ai creditori sociali, quando la società si trovi, al momento dell’erogazione in un momento di squilibrio patrimoniale o in una situazione finanziaria che avrebbe richiesto un conferimento di capitale.
In questi casi, il rimborso non può avvenire finché non sono soddisfatti gli altri creditori.

 

La Cassazione: le condizioni devono sussistere al momento dell’erogazione.

Nell’ordinanza n. 21422/2022, la Corte di Cassazione ha confermato che, nel caso in cui tali condizioni sussistano al momento dell’erogazione, il credito deve ritenersi postergato. Eventuali circostanze successive non incidono su questa qualificazione, che si fonda sul contesto oggettivo dell’erogazione.
Il credito resta valido ma il rimborso sarà subordinato alla soddisfazione degli altri creditori.
La sentenza riconosce che il momento rilevante per applicare l’art. 2467 c.c. è quello della concessione del finanziamento.

La permanenza della postergazione dopo la cessazione della qualità di socio

Un punto importante dell’ordinanza riguarda il destino del credito se il socio esce dalla società dopo aver erogato il finanziamento.
Nel caso esaminato, il finanziatore aveva perso la qualità di socio per mancato esercizio del diritto di opzione durante un aumento di capitale.
La Cassazione ha chiarito che la postergazione permane anche dopo l’uscita del socio.
Il credito, una volta sorto con tale qualificazione, mantiene questa natura anche se il soggetto non è più socio.
Questo perché la tutela dell’art. 2467 c.c. è rivolta ai creditori sociali e si fonda su elementi oggettivi legati alla situazione patrimoniale della società al momento della concessione del prestito.

Il superamento dello squilibrio patrimoniale fa cessare la postergazione.

Nella citata ordinanza la Cassazione ha anche affrontato il tema della possibile cessazione della postergazione.
Secondo la Suprema Corte quando sia stato superato lo squilibrio patrimoniale – e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione – il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali: potendosi allora ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure “astratta”, dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità.
Con ciò ritenendo che la postergazione non è dunque permanente, ma dipende dalla persistenza delle condizioni che l’hanno determinata all’origine.

Conclusione

La Cassazione ha chiarito che il credito da finanziamento soci resta postergato anche se il socio esce dalla società, se al momento dell’erogazione esistevano le condizioni previste dall’art. 2467 c.c.
Tuttavia, se la società successivamente supera lo squilibrio patrimoniale che giustificava la postergazione, il credito può tornare esigibile.
La sentenza impone di valutare le condizioni economiche della società nel momento del finanziamento e la loro evoluzione per stabilire se il vincolo di postergazione debba permanere o possa cessare.

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