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Crescono sequestri e confische

Torna Indietro Linee guida dei giovani commercialisti sulle norme penali contenute nel Codice antimafia Crescono sequestri e confische Serve una riforma per accelerare la fase di destinazione Pannina Gennaio 25, 2018 Le norme penali in materia di sequestri e confisca, contenute nel Codice antimafia (riformato in ultimo con la legge 161/2017), quale strumento nella lotta alla criminalità organizzata e in genere a quella economi- ca, consentono di sottrarre beni frutto o reimpiego di attività illecite, con l’in- tento di restituirli alla collettività. Obiettivo delle disposizioni è limitare la disponibilità economica di provenienza illegale e al tempo stesso eliminare dal sistema economico elementi «tossici», origine di concor- renza sleale. In tal senso, l’efficacia della norma, che prevedeva originariamente il contrasto ai soli fenomeni di tipo «mafioso», ha spinto il legislatore (non esente da critiche) ad ampliare la platea dei destinatari, includendo anche diversi specifici reati (tra cui quel- li contro la pubblica ammi- nistrazione) e, in genere, la categoria residuale dei soggetti che vivono abi- tualmente con i proventi di attività delittuose, come l’evasore fiscale o il banca- rottiere «incallito». Il meccanismo di funzio- namento delle misure si basa sulla presunzione che chi può acquistare beni, ed è un soggetto socialmente pericoloso, deve poter dimo- strare la provenienza del- le somme se il suo reddito non è congruo alla spesa. Si procede nell’individuare soggetti che dalla preci- sa analisi del «curriculum criminale», in base ai rea- ti commessi nel corso del tempo, possono essere qua- lificati come «socialmente pericolosi» per l’ordine pub- blico. Accertata la pericolo- sità da parte del tribunale, che deve essere «abituale» e non necessariamente «at- tuale», scatta la legittimità di un meccanismo presunti- vo volto a verificare la con- gruità del reddito. A nulla può servire la giustificazio- ne che i redditi provengono da evasione fiscale (che di per sé può in determinati casi raffigurare fattispecie criminali e delittuose). Se c’è sproporzione, e la stessa si verifica nel periodo di tempo in cui il soggetto è stato qualifica- to socialmente pericoloso, scatta il sequestro dei beni acquistati. Il sequestro può coinvolgere eventuali «pre- stanomi» sempreché ne sia dimostrato il collegamento. Si apre, quindi, il contrad- dittorio con la parte e se non si supera la presunzio- ne, si passa alla confisca, in un procedimento che prevede tre gradi di giu- dizio (l’ultimo quello della Cassazione). Tra le novità di rilievo della recente riforma vi è la maggiore tempestività in cui si dovrebbe giungere al provvedimento definitivo di confisca, anche grazie alla creazione di sezioni spe- cializzate presso le Corti d’Appello. In seguito al se- questro e prima della con- fisca, la gestione dei beni è affidata in «custodia» ad un professionista nominato dal Tribunale (nella maggior parte dei casi un dottore commercialista) che, sot- to la direzione del giudice deve amministrarli, al fine di incrementare, se possibi- le, la redditività. L’Albo degli amministra- tori giudiziari, pubblicato sul sito del ministero del- la giustizia, è in costante aggiornamento: a metà gennaio 2018 risultano n. 1.666 iscritti nella sezio- ne ordinaria e n. 808 nella sezione esperti in gestio- ne aziendale. Il numero di iscritti in quest’ultima sezione deve far riflettere: confrontando la quantità dei sequestri disposto ogni anno, con il numero dei professionisti presenti (n. 808) è evidente come non vi siano ad oggi ammini- stratori giudiziari in nu- mero sufficiente rispetto agli incarichi da affidare per la gestione delle azien- de. Il nodo è che un limite puramente «quantitativo», individuato dalla norma in tre incarichi, sebbene pru- denziale, data la materia, può non servire al fine. Al di là di un’esatta definizio- ne di ciò che deve essere considerato «incarico» di amministrazione giudizia- ria, è evidente che l’indi- cazione numerica potrebbe essere troppo o troppo poco: esistono realtà aziendali da elevata complessità o, di contro, aziende dalla sem- plice gestione. Si dovrebbe trovare un giusto equilibrio per garantire l’esigenza di permettere all’attuale pla- tea di professionisti (tra cui in primis i dottori com- mercialisti), soprattutto giovani, che si dedicano, o che comunque intendano dedicarsi, a tale attività, di specializzarsi, investire in formazione e creare strut- ture adeguate. Gli strumenti legislativi attuali hanno consentito di disporre un numero elevato di sequestri (in buona par- te poi confluiti in confische) in costante aumento se si analizzano i dati degli ulti- mi anni. Per comprendere la portata e dimensione del fenomeno delle confische basta osservare i dati ripor- tati sul sito dell’Anbsc: al 15 gennaio 2018 risultano in gestione 17.275 immobili di cui 13.040 già destinati e 2.883 aziende di cui 878 già destinate. Nel 2017 sono stati destinati 2.276 beni immobili e 15 aziende. L’amministratore giudi- ziario resta in carica fino al giudizio di II grado: dopo la confisca in appello la gestione dei beni viene, invece, trasferita all’Anb- sc che, dopo la definitività della confisca, provvede alla destinazione. Le criticità maggiori sus- sistono, proprio, nella fase della destinazione dei beni, che risente di specifiche problematiche, da supera- re con un importante inter- vento legislativo. La fase della destinazione rappre- senta il momento conclu- sivo di un procedimento di legalità e quindi di estremo rilievo, per dimostrare alla collettività intera l’effettivo funzionamento del Sistema. Non ha senso sequestrare e confiscare beni se poi gli stessi gravano su uno Stato che non riesce a ge- stirli ovvero a ricollocarli sul mercato. La creazione di uno specifico ente qua- le l’Anbsc, nata nel 2010 e più volte modificata, non ha apportato quella svolta tanto attesa ed auspicata. Il bene confiscato è un bene pubblico, un bene di tutti, e per essere tale deve esse- re visibile e così percepito dalla collettività. Crucia- li diventano, in tal senso, campagne di marketing e sensibilizzazione dei citta- dini, volte a dimostrare che il crimine non paga e che di quella ricchezza lo Stato se ne è riappropriato, in modo efficiente ed efficace. Ciò è ancor più significativo in quei territori e contesti am- bientali, considerati ad alta intensità mafiosa, dove il bene, confiscato e reinserito nel conteso economico, svol- ge un’importante funzione educativa

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Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un “monstrum iuris”

Torna Indietro Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un “monstrum iuris” La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza: il ruolo “intermittente” dell’Agenzia dei beni confiscati (ANBSC) Pannina Gennaio 21, 2018 L’annosa tematica della disciplina dei sequestri penali non ricompresi nel novero del codice delle leggi antimafia ovvero nell’ambito dell’art. 240-bis c.p. o dell’art. 51, co. 3-bis c.p., (c.d. terzo binario), è ritornata nuovamente in auge allorché il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 13, co.1 della legge delega ha stabilito testualmente: “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza”. Dalla relazione illustrativa emerge come il legislatore, nell’adottare disposizioni di coordinamento, abbia voluto “stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo [codice antimafia], sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell’ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l’ablazione finale del bene e dunque la sua confisca”…”si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n.159/2001 contenuto nell’art.104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria”. L’entrata in vigore del decreto è prevista decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 che entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Orbene l’art. 373, collocato nel prefato Codice al Capo VI dedicato alle “disposizioni di coordinamento della disciplina penale”, reca espresse modifiche agli artt. 104-bis disp. att. c.p.p. e 240-bis c.p.p. Dalla disamina della relazione illustrativa al citato codice della crisi di impresa e dell’insolvenza emergono le seguenti coordinate ermeneutiche: La prevalenza della misura è prevista non già per tutte le forme di sequestro disciplinate dall’art. 321 c.p.p., ma esclusivamente per quelle di cui al co. 2° (c.d. sequestro preventivo facoltativo strumentale alla confisca), restando pertanto escluso il sequestro obbligatorio o impeditivo (art. 321, co. 1 c.p.p.); Laddove trova applicazione la prevalenza (in quanto trattasi di sequestro penale ex art. 321, co. 2 c.p.p. finalizzato alla confisca), la nuova formulazione dell’art. 104-bis, co. 1-bis disp. att. c.p.p. implica due conseguenze: il rinvio alle norme del titolo III del Testo Unico è limitato giacché si applicano (soltanto) le disposizioni che attengono alla nomina e revoca dell’amministratore, ai compiti e agli obblighi dello stesso nonché alla gestione dei beni mentre quelle in materia di Agenzia dei beni confiscati sono ritenute “estranee” ai sequestri penali; ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, inoltre le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del Testo Unico (art. 52 e ss); Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’art. 240-bis c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis c.p., trovano applicazione tutte le norme del Testo Unico in materia di gestione e amministrazione dei beni sequestrate e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l’Agenzia dei beni confiscati coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal codice antimafia. Il legislatore della crisi di impresa, pertanto, nel ritenere incongruo l’integrale richiamo che la legge n. 161/17 effettua(va) al Titolo III del codice antimafia, ha ritenuto dover specificare che ai sequestri preventive penali ex art. 321, co. 2 c.p.p. si debbano applicare soltanto le norme in materia di nomina e revoca dell’amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione, mentre quelle dedicate all’ANBSC debbano essere escluse giacché ritenute “estranee a tali sequestri”. Paradossalmente poi il medesimo legislatore della crisi di impresa, applica a dette fattispecie di sequestro la disciplina in materia di tutela dei terzi di cui agli artt. 52 e ss del codice antimafia, addirittura mediante un rinvio testuale volto (si legge nella relazione illustrativa) “a fugare ogni dubbio”. Riteniamo che l’attuazione della delega abbia creato un vero e proprio “monstrum iuris” destinato, si auspica, ad essere superato per la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero in conseguenza di un (opportuno e necessario) emendamento legislativo successivo. In effetti con questa legislazione, ad avviso di chi scrive, vengono calpestati i principi basilari sui quali si fonda la legislazione antimafia “dimenticando” (o sconoscendo) che le norme in materia di nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti dello stesso e dei poteri di gestione, non possono essere applicate disgiuntamente alle disposizioni in materia di Agenzia giacché detto ente, nella logica del codice antimafia, prosegue senza soluzione di continuità nella gestione a decorrere dalla confisca di secondo grado (eventualmente facendosi supportare da un coadiutore) e alla stessa Agenzia si applicano molte delle norme in materia di gestione. Ma vi è di più: il legislatore della crisi di impresa dimentica che a seguito della legge n. 161/17, l’Agenzia assume un ruolo centrale anche nella disciplina di cui al Titolo IV, essendo chiamata, tra l’altro, a procedere alla liquidazione dei beni definitivamente confiscati onde soddisfare le ragioni creditorie

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False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci

Torna Indietro False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci Pannina Agosto 10, 2010 Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) il legislatore ha apportato considerevoli modifiche, in particolare, alle norme concernenti il funzionamento dell’organo di controllo nelle società di capitali. Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Il conferimento d’azienda come forma di liquidazione dell’attivo fallimentare

Torna Indietro Il conferimento d’azienda come forma di liquidazione dell’attivo fallimentare Pannina Ottobre 23, 2008 Come è noto, il legislatore prima con il decreto di riforma della legge fallimentare (D.L.vo n. 5/2006) e successivamente con il “correttivo” (D.L.vo n. 169/2007) ha completamente riformulato le norme relative alla liquidazione dell’attivo fallimentare, sia da un punto di vista procedurale, ma in particolare intervenendo sulle norme di carattere sostanziale. Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Chiarezza e verità nel bilancio di esercizio e nel consolidato

Torna Indietro Chiarezza e verità nel bilancio di esercizio e nel consolidato Pannina Ottobre 6, 2008 I Giudici meneghini si pronunciano sulla corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio nonché sui rapporti tra bilancio di esercizio e consolidato.La svalutazione di un credito iscritto nell’attivo e il mancato inserimento tra i debiti di una posta passiva non ancora certa. Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Soluzioni operative: determinazione e funzione del sovrapprezzo

Torna Indietro Soluzioni operative: determinazione e funzione del sovrapprezzo Pannina Luglio 20, 2008 Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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I patrimoni destinati a uno specifico affare alla luce del “correttivo”

Torna Indietro I patrimoni destinati a uno specifico affare alla luce del “correttivo” Pannina Giugno 23, 2008 La riforma del diritto societario, attuata attraverso il D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto nel nostro codice civile gli articoli da 2447 bis a 2447 decies, nel perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione delle forme giuridiche alle diverse realtà economiche, in modo tale da creare diversi modelli societari, adatti alle molteplici forme dell’attività imprenditoriale, nell’ottica di promuovere la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle dei Paesi UE e internazionali, valorizzando l’autonomia privata e moltiplicando le tecniche di finanziamento societario, ha offerto alle società per azioni l’opportunità di dar luogo a una separazione patrimoniale all’interno del patrimonio del medesimo soggetto giuridico. Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Attentato all’integrità dei mercati finanziari e condotte sanzionate

Torna Indietro Attentato all’integrità dei mercati finanziari e condotte sanzionate Pannina Marzo 10, 2008 Le regole sul “market abuse” operative dal 1° aprile 2006 hanno fatto propri i principi del legislatore comunitario. Definite le condotte penalmente rilevanti di “insider trading” e aggiotaggio nelle tre diverse tipologie di manipolazione del mercato e inasprite le sanzioni. Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Fallimento – Effetti per i creditori – Sequestro penale – Disciplina applicabile

Torna Indietro Fallimento – Effetti per i creditori – Sequestro penale – Disciplina applicabile Pannina Febbraio 23, 2008 Quali i rapporti tra sequestri penali e fallimento? Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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Ipoteca

Torna Indietro Ipoteca Pannina Gennaio 23, 2008 Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie

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