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CONCORDATO SEMPLIFICATO
AMMISSIBILITA' - CARENZA DELLE CONDIZIONI DI APERTURA
a cura di Marco Cavaliere

Il Tribunale di Ferrara revoca l'apertura del concordato semplificato per criticità nel piano proposto e carenza delle condizioni di ammissibilità

Con decreto del 8.8.2024, il Tribunale di Ferrara ha disposto la revoca dell’apertura della procedura di concordato semplificato, inizialmente autorizzata il 13.06.2024. La vicenda trae origine dall’istanza presentata da una società che aveva richiesto l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con l’applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII e, successivamente, l’avvio della procedura di concordato ex art. 25 sexies CCII.
Nonostante le trattative con i creditori e gli istituti bancari, il piano non ha avuto esito positivo, inducendo la società a depositare una proposta di concordato semplificato. Il Tribunale, tuttavia, ha riscontrato criticità rilevanti che hanno portato alla revoca della procedura.
Tra i motivi principali della decisione troviamo:
1️⃣ Contestazione sul prezzo di vendita dell’azienda: l’affittuaria ha chiesto una riduzione del prezzo di acquisto da 1,5 milioni a 800 mila euro, minando la fattibilità del piano.
2️⃣ Morosità dell’affittuaria: la società aveva accumulato debiti verso l’affittuaria, compromettendo la validità del piano concordatario.
3️⃣ Macchinari strategici in leasing: la possibile risoluzione dei contratti di leasing per macchinari essenziali avrebbe indebolito ulteriormente la capacità produttiva dell’azienda.
4️⃣ Problemi di trasparenza contabile: la documentazione contabile fornita è stata tardiva e incompleta, ostacolando una corretta valutazione dell’azienda.
5️⃣ Valutazione aziendale non attendibile: la stima dell’azienda era ritenuta inaffidabile, basata su un’offerta di acquisto condizionata dall’affittuaria.
6️⃣ Informazioni incomplete ai creditori: il piano non ha garantito ai creditori informazioni sufficienti e trasparenti, violando l’obbligo di correttezza e buona fede.
Il Tribunale ha sottolineato l’importanza della figura dell’ausiliario, il quale ha il potere-dovere di richiedere documentazione supplementare e di interfacciarsi con creditori e terzi per garantire una corretta ricostruzione dell’attivo e del passivo.
Dopo aver acquisito il parere dell’ausiliario e la documentazione rilevante, il Tribunale ha rilevato l’inidoneità del piano proposto, revocando così l’apertura del concordato semplificato ex art. 106 CCII e dichiarando cessate le misure protettive richieste.
📌 Si evidenzia che la revoca ex art. 106 CCII, richiamato dall’art. 25 sexies, ultimo comma, CCII, non si applica solo in presenza di atti in frode, ma anche quando emergono carenze originarie o sopravvenute delle condizioni di apertura o ammissibilità della procedura.

 

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