CRIPTOVALUTE: NON DENARO, MA STRUMENTI DI INVESTIMENTO
a cura di Mario Grandinetti e Vincenzo Cantafio
- Segreteria Team-Works
- Settembre 27, 2024
La criptovaluta non può essere equiparata al denaro per il semplice fatto che essa non ha corso legale nel territorio nazionale.
La sola emissione di criptovaluta senza l’autorizzazione della Banca d’Italia può portare a sanzioni in base al Testo unico bancario. Si tratta di un reato di evento, per il quale è richiesto il dolo generico. Inoltre, per tutelare ulteriormente il risparmiatore, è legittima la contestazione dell’esercizio abusivo di attività finanziaria.
Un recente caso deciso dal Tribunale di Milano offre una riflessione sui possibili profili penali del sistema delle criptovalute. Con sentenza n. 5116 del 5 aprile 2023 il Tribunale ha condannato l’amministratrice di una srl per avere emesso moneta elettronica denominata «One Coin» senza essere iscritta nell’albo bancario o nell’albo degli istituti di moneta elettronica previsti dal TUB, configurando così un’attività finanziaria non autorizzata svolta attraverso la raccolta di investimenti mediante uno schema piramidale assimilabile al cosiddetto “schema Ponzi”, che integra reato contravvenzionale.
La sentenza chiarisce come la criptovaluta deve essere considerata uno strumento di investimento e non denaro ed è per questo motivo soggetta alle norme in materia di intermediazione finanziaria. La fattispecie di emissione di moneta elettronica senza autorizzazione viene considerata un reato di evento, per la consumazione del quale basta una singola operazione di emissione abusiva posta in essere con dolo generico ovvero con la consapevolezza di farlo senza avere i requisiti previsti dalla legge; per quanto concerne, invece, l’esercizio abusivo di attività finanziaria nei confronti del pubblico si registrano due distinti orientamenti giurisprudenziali:
– il primo lo ritiene configurabile se l’attività è svolta professionalmente ed è rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti;
– il secondo orientamento, meno recente, ritiene sufficiente l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dal TUB senza necessità di specifica professionalità né di stabile organizzazione.