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Deducibilità fondi pensione: disciplina fiscale e limiti TUIR

I contributi ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57. Analisi della disciplina ex art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR e implicazioni pratiche

Salvadanaio dorato tra monete e documenti fiscali, concetto di risparmio con fondo pensione deducibile IRPEF

Il quadro normativo di riferimento

La possibilità di dedurre i contributi versati alle forme pensionistiche complementari trova la sua fonte normativa nell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Ai sensi di tale disposizione, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del D.lgs. n. 252/2005, nel limite annuo di € 5.164,57. Si tratta di una misura agevolativa finalizzata a incentivare l’adesione a sistemi previdenziali integrativi rispetto al primo pilastro, con effetti sia sul piano della tutela pensionistica, sia su quello fiscale.

Soggetti ammessi alla deduzione

La deducibilità è riconosciuta a tutti i soggetti passivi IRPEF, a prescindere dalla natura del reddito prodotto. Ne beneficiano pertanto sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e, in generale, tutti i contribuenti titolari di redditi imponibili. È ammessa anche in favore dei contribuenti che aderiscono a regimi sostitutivi, come quello forfettario, purché sussistano redditi IRPEF da cui poter effettuare la deduzione.

Nel caso specifico del regime forfettario, sebbene non sia prevista la deducibilità analitica dei costi, i contributi previdenziali complementari sono considerati oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 TUIR. La deduzione potrà dunque essere fruita, anche da tali soggetti, tramite presentazione volontaria del modello Redditi PF, laddove non vi sia l’obbligo dichiarativo ma sussistano altri redditi imponibili (es. fondiari, da locazione, da capitale).

Contributi versati per familiari a carico

Il beneficio è estendibile anche ai contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico del contribuente, secondo quanto previsto dalla medesima norma. In tale ipotesi, la deduzione compete in capo al soggetto che sostiene l’onere, fermo restando che il limite massimo annuo di € 5.164,57 si applica in via cumulativa e non per ciascun beneficiario. Ai fini della deduzione, è necessario che il familiare sia iscritto a una forma pensionistica conforme al D.lgs. n. 252/2005 e che sussistano i requisiti di carico fiscale, verificabili ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Impatto fiscale e vantaggio effettivo

L’effetto della deduzione consiste nella riduzione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Il vantaggio fiscale effettivo dipende pertanto dall’aliquota marginale applicabile al contribuente. A titolo esemplificativo, un soggetto con un reddito imponibile di € 45.000 e un’aliquota marginale del 35% otterrà un risparmio fiscale di circa € 1.800, a fronte di un versamento di pari importo. La deduzione opera esclusivamente in relazione ai versamenti effettivamente sostenuti e documentati, con certificazione annuale rilasciata dal gestore del fondo pensione.

Regime fiscale delle prestazioni erogate

La fiscalità favorevole dei fondi pensione non si esaurisce nella fase di accumulo. Anche in sede di erogazione delle prestazioni è previsto un regime di favore. Le prestazioni pensionistiche derivanti da montanti costituiti con contributi dedotti sono assoggettate a tassazione separata con un’aliquota ordinaria pari al 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9% al trentacinquesimo anno. La tassazione si applica esclusivamente alla parte imponibile della prestazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalla normativa di settore e dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti dichiarativi e cautele operative

Ai fini del corretto riconoscimento della deduzione, è necessario indicare l’importo nel quadro RP del modello Redditi PF o nella sezione apposita del modello 730. In caso di versamenti per familiari a carico, deve essere indicato il relativo codice fiscale. È altresì raccomandata la conservazione della documentazione rilasciata dal fondo pensione, recante l’indicazione dell’importo deducibile, della qualifica del soggetto aderente e della conformità del piano previdenziale alla normativa vigente. Per i contribuenti in regime forfettario, l’eventuale fruizione della deduzione comporta l’obbligo di presentare dichiarazione, anche in assenza di altri obblighi fiscali.

Conclusioni

La deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari rappresenta un’opportunità concreta di risparmio fiscale e un valido strumento di pianificazione previdenziale e patrimoniale. L’integrazione tra deduzione nella fase di accumulo e tassazione agevolata nella fase di erogazione delle prestazioni consente di ottimizzare la gestione del reddito personale in una prospettiva di medio-lungo periodo. La corretta applicazione della disciplina richiede attenzione ai limiti quantitativi, alla documentazione probatoria e alla posizione fiscale del contribuente, con particolare riferimento ai regimi agevolati e alle situazioni familiari. Per massimizzare i benefici derivanti da tale istituto, è opportuno che il contribuente si rivolga a un professionista di fiducia in grado di valutare la convenienza effettiva dell’adesione alla previdenza complementare nel contesto della sua posizione fiscale complessiva.

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