La sentenza della Corte di Cassazione n. 35056/2023 del 14.12.2023 conferma il diritto dei dirigenti medici allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, intesa come attività svolta all’interno delle strutture ospedaliere. La sentenza ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva negato il risarcimento del danno a un dirigente medico per l’illegittima sospensione di tale attività, ribadendo il principio secondo cui il dirigente medico in regime di esclusività ha un diritto soggettivo all’esercizio di questa attività che non può essergli negato. Punti Principali: 1. Diritto Soggettivo dei Dirigenti Medici: La Corte ha riconosciuto che i dirigenti medici assunti con un contratto a tempo indeterminato e in regime di esclusività possiedono un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria. Questo diritto non è soggetto alla discrezionalità dell’Azienda Sanitaria, la quale è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che tale attività possa essere svolta. 2. Responsabilità delle Aziende Sanitarie: La sentenza chiarisce che le Aziende Sanitarie Locali non hanno libertà di scelta nell'attivare o meno l’attività intramuraria; devono invece limitarsi a individuare gli spazi idonei per permettere ai dirigenti medici di esercitare il loro diritto. L’eventuale ritardo o l’inadempimento da parte dell’Azienda può legittimare il dirigente medico a richiedere il risarcimento del danno subito. Principio di diritto: “Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato. L'inadempimento dell'Azienda e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001