- Pubblicato daPaolo Florio
- -Marzo 4, 2025
- -Contenzioso Civile e Arbitrati, Diritto tributario, News
Il giudice tributario ha giurisdizione sostanziale sui pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/1973, mentre il giudice ordinario si occupa delle questioni formali sull'atto esecutivo.

Premessa
Quando il contribuente riceve un pignoramento esattoriale diretto — quello con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ordina direttamente a un terzo (es. datore di lavoro, banca) di versare somme — e decide di impugnarlo, può trovarsi davanti ad obiettive difficoltà per individuare quale sia il giudice competente a decidere, se quello tributario o quello ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2098 del 29.01.2025, ritornano sul tema confermando richiamando pregressi orientamenti in favore del giudice tributario.
Il caso concreto
Tutto nasce da un pignoramento diretto notificato a un contribuente nel 2013. Il contribuente, contestando sia la prescrizione delle cartelle sottostanti sia la mancata notifica di quegli stessi atti, nell’incertezza sceglieva una doppia strada: impugnava sia davanti al Giudice di Pace sia davanti alla Commissione Tributaria. Entrambi i giudici declinavano la propria competenza con il classico conflitto negativo di giurisdizione, che ha portato la questione innanzi alle Sezioni Unite decisa nel 2025.
Giurisdizione tributaria
La cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici (Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020).
Attenzione, tuttavia, perché in caso di domanda di accertamento negativo anche l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ma se il contribuente sottopone all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è più qualificabile come meramente esecutiva, rientrando sotto la giurisdizione tributaria (Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022)
Le massime citate nella sentenza
Per i professionisti e gli operatori del diritto, è utile ricordare alcune massime chiave confermate dalla Cassazione in questa pronuncia:
✅ La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, cioè guardando alla reale natura della pretesa dedotta in giudizio. (Cass., Sez. Unite, 362/2023)
✅ La giurisdizione tributaria copre tutte le contestazioni sulla pretesa impositiva, comprese quelle relative alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella. (Cass., Sez. Unite, 7822/2020)
✅ Le sole contestazioni di vizi formali dell’atto di pignoramento in sé restano invece di competenza del Giudice Ordinario. (Cass., Sez. Unite, 4227/2023)
✅ Se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella o l’intervenuta prescrizione prima del pignoramento, la competenza è tributaria. (Cass., Sez. Unite, 16986/2022)
Il petitum sostanziale è il principio guida
La Cassazione, nella sua decisione, ha ribadito un concetto dirimente per individuare il discrimen della corretta impugnazione: non conta solo che tipo di atto è impugnato (in questo caso un pignoramento diretto), ma conta soprattutto il contenuto della contestazione. È la natura della domanda a determinare quale giudice è competente. In altre parole, bisogna capire se il contribuente sta contestando:
- la pretesa tributaria in sé e quindi nel caso di azione di accertamento negativo (ad esempio, perché il credito è prescritto o perché la cartella non è mai stata notificata);
- oppure la regolarità formale dell’atto esecutivo (ad esempio, errori di forma nel pignoramento stesso).
Se la cartella non mi è mai stata notificata, chi decide?
👉 La contestazione riguarda la validità della pretesa tributaria: è materia del Giudice Tributario.
Se il pignoramento ha errori formali, tipo mancanza di motivazione?
👉 Si tratta di un vizio dell’atto esecutivo: decide il Giudice Ordinario.
Se la cartella è stata notificata, ma è passato troppo tempo e il credito è prescritto?
👉 Anche in questo caso è questione di pretesa tributaria: decide il Giudice Tributario.
E se non c’è stata nessuna notifica?
👉 Ancora una volta, è materia tributaria perché è la pretesa impositiva che viene messa in discussione.
Conclusioni
Con questa sentenza, le Sezioni Unite tracciano una linea chiara secondo cui appartiene al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative a pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/1973, quando il contribuente contesta la validità sostanziale della pretesa tributaria sottostante per prescrizione maturata prima della notifica della cartella o mancata notifica degli atti presupposti. Appartiene invece al giudice ordinario la giurisdizione sulle sole questioni formali relative alla regolarità dell’atto esecutivo.
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