Riqualificazione reato prescritto e decisione effetti civili
Pubblicato il: Marzo 5, 2025 da
Pubblicato daVincenzo Cantafio
-Marzo 5, 2025
-Diritto penale
Cassazione: anche se il reato è prescritto, serve accertamento ai fini civili
Il caso
Il Pubblico Ministero e la parte civile hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p., riqualificato in concorso esterno. Conseguentemente, la Corte di Appello aveva revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado e provveduto a rideterminare la pena relativamente ai reati residui
Decisione
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, affermando che la corte di merito aveva correttamente riqualificato il fatto di reato come concorso esterno anziché associazione a delinquere ex art. 416 c.p. ed altrettanto correttamente verificato la mancanza di prova evidente dell’innocenza dell’imputato (che sarebbe altrimenti prevalsa sulla declaratoria di estinzione per prescrizione), ma era incorsa in errore per non avere applicato l’art. 578, comma 1, c.p.p. e, quindi, omesso di compiere un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell’imputato, ai soli effetti civili, per il reato riqualificato.
Conclusione
In conclusione, anche nel caso in cui il fatto di reato che ha condotto alla condanna in primo grado venga riqualificato e, contestualmente, ne venga dichiarata la prescrizione sopravvenuta dopo tale condanna, il giudice è tenuto ad applicare l’art. 578 c.p.p. e a procedere all’accertamento della responsabilità dell’imputato ai soli fini civili. Tale obbligo sussiste anche qualora la riqualificazione incida sulla configurazione del reato o sulla diversa attribuzione delle condotte contestate, poiché la verifica della responsabilità civile richiede una valutazione autonoma e completa dei profili risarcitori, distinta rispetto all’accertamento della responsabilità penale e non eludibile in presenza di una causa estintiva come la prescrizione.