TeamWorks | Un team di professionisti presente su tutto il territorio

Responsabilità soci per debiti tributari società estinta

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 3625/2025) confermano come gli ex soci di società estinte rispondono dei debiti tributari se hanno ricevuto beni o somme dalla liquidazione.

a cura di Avv. Giorgio Conforti

Anche i soci delle società estinte possono pagare i debiti tributari della società

Premessa

Con la Sentenza n. 3625/2025, pubblicata in data 12.02.2025 , le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato alcuni principi per dirimere i contrasti sorti in materia di responsabilità dei soci per i debiti ‘tributari’ di società estinte.

Nella vicenda in esame gli ex soci di una società di capitali estinta (s.r.l. cancellata dal registro delle imprese), ricevuta dall’amministrazione finanziaria la notifica di un appello formulato avverso una sentenza tributaria di primo grado resa tra la società estinta ed il Fisco (per l’annullamento di un avviso di accertamento relativo a presunti debiti tributari societari), hanno impugnato la pretesa creditoria innanzi gli organi della giustizia tributaria eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per la mancata riscossione di somme e/o beni dal bilancio finale di liquidazione.

Il quadro normativo

  1. L’estinzione di una società di capitali

Con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario la cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., ha effetto estintivo della società.

  1. Gli effetti dell’estinzione di una società di capitali sui debiti sociali

Per effetto del 3° comma dell’art. 2495 c.c. i creditori sociali, a seguito dell’estinzione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

  1. La responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta

Per effetto del 3° comma dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 gli ex soci che hanno ricevuto, prima (negli ultimi due periodi di imposta) e durante il tempo della liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione sono responsabili del pagamento dei debiti tributari dovuti dalla società estinta.

L'ordinanza interlocutoria

La Sezione Tributaria, con l’ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto tra le varie Sezioni in merito ai riflessi che la disciplina dettata dall’art. 2495 c.c. provoca, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, sull’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria e sulla legittimazione passiva del socio.

Più precisamente la sezione Tributaria, in merito alla condizione fissata dall’art. 2495 co. 3 c.c. (che, si ricorda, ‘limita’ alle somme riscosse in sede di bilancio di liquidazione la responsabilità del socio per i debiti della società), ha registrato, in seno alla Suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale tra tre indirizzi prevalenti:

  • con il primo, introdotto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6070/2013) e dunque maggioritario, si ritiene che a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determini un fenomeno di tipo successorio, anche dei diritti e dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, in favore dei soci, che esclude l’applicabilità del ‘limite’ fissato dall’art. 2495 co. 3 c.c. e, dunque, non subordina la legittimazione passiva del socio alle somme riscosse dal bilancio di liquidazione;
  • con il secondo, invece, in adesione al disposto di cui all’art. 2495 co. 3 c.c., si afferma che il creditore sociale che intende agire contro i soci deve provare, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad agire e della legittimazione passiva, la reale percezione delle somme, dal bilancio di liquidazione, in favore dei soci;
  • con il terzo, infine, si assume che, ai sensi dell’art. 36 co. 3 del d.P.R. n. 602/1973, nel caso di società di capitali estinte gli ex soci possono ritenersi legittimati passivi nel rapporto d’imposta esclusivamente nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione (denaro o altri beni sociali in assegnazione).

Alla luce del contrasto giurisprudenziale appena descritto, dunque, la sezione Tributaria ha richiesto la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite al fine di ottenere una pronuncia che possa uniformare l’indirizzo interpretativo della questione sollevata.

La sentenza n. 3625/2025 delle SS.UU.

In questa prospettiva le SS.UU., con la pronuncia in commento, hanno tentato di armonizzare la disciplina civilistica dettata dall’art. 2495 c.c. (in materia di estinzione di società e debiti sociali) con quella tributaria delineata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 (in tema di debiti fiscali).

Le SS.UU., in particolare, hanno adattato anche in ambito tributario, con le necessarie distinzioni, l’assetto interpretativo già delineatosi nella giurisprudenza civilistica con la sentenza n. 6070/2013 delle stesse Sezioni Unite.

In tale ottica le SS. UU., richiamando l’orientamento civilistico maggioritario, ritengono che anche in ambito tributario, a seguito dell’estinzione della società, si determini un fenomeno di tipo successorio, in favore degli ex soci, anche dei diritti e dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta: per tale motivo, dunque, non è possibile escludere la responsabilità degli ex soci solo per la mancata riscossione di somme e/o beni in sede di liquidazione finale in quanto, qualora l’amministrazione finanziaria riesca a provare la sussistenza di beni e diritti che, pur non compresi nella liquidazione, si possano trasferire ai soci (ad esempio escussione di garanzie o sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa), potrà richiedere agli ex soci il pagamento dei debiti tributari dovuti dalla società estinta.

I principi enunciati dalle SS.UU.

Le SS.UU., con la pronuncia in esame, hanno enunciato i seguenti principi:

– nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva dei soci stessi;

– per tale motivo, se contestato, questo presupposto deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 comma 5 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;

– la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 comma 5 d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa

Conclusioni

Dalle considerazioni che precedono emerge che le SS.UU., con la decisione in esame, hanno chiarito che la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non integra una carenza di legittimazione passiva degli ex soci né ai sensi dell’art. 2495 co. 3 c.c. nè per effetto dell’art. 36 co. 3 d.P.R. 602/1973, pertanto l’amministrazione finanziaria, con la notificazione di apposito avviso di accertamento, potrà richiedere agli ex soci il pagamento dei debiti tributari dovuti dalla società estinta nelle ipotesi in cui riesca a provare la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio finale, si siano trasferiti ai soci (ad esempio escussione di garanzie).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto