- Pubblicato daMaria Caterina Inzillo
- -Marzo 7, 2025
- -Crisi d’impresa, News
Le proposte di concordato, incluse quelle del debitore, possono essere modificate solo fino a 15 giorni prima dell’adunanza creditori, come confermato da Cass. ord. 29.12.2024, n. 34828.

Il caso
ll Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato preventivo per mancato raggiungimento delle maggioranze in sede di approvazione della proposta da parte dei creditori e, stante la pendenza di un procedimento prefallimentare, ha contestualmente dichiarato il fallimento della società ricorrente.
La società si è gravata d’appello. Ha evidenziato che il tribunale avrebbe dovuto, per varie ragioni, differire l’adunanza dei creditori.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello ritenendo che il tribunale a) non era tenuto a differire l’adunanza dei creditori poiché la memoria depositata da parte della società non integrava un “nuovo piano” b) la memoria doveva ritenersi tardivamente proposta rispetto al termine di cui all’art. 172 .f.; c) i creditori avevano avuto conoscenza di tale memoria tramite il commissario giudiziale e che, in ogni caso, non erano state raggiunte le maggioranze nel termine previsto dall’art. 178, quarto comma L.F.
La società ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, in estrema sintesi, che il tribunale di Cosenza ha erroneamente omesso di concedere il termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta previsto dall’art. 9, comma 2, D.L. 8.4.2020, n. 23 convertito in L. 5.6.2020, n. 40 ancorché ne ricorressero i presupposti.
La decisione
Con l’ordinanza in esame la Cassazione, rilevando che la questione, come osservato dal controricorrente, era stata proposta tardivamente nel giudizio di merito con note di trattazione scritta, ha rigettato il ricorso confermando i principi secondo cui:
1. non è consentito avanzare questioni diverse da quelle dedotte nel giudizio di merito o proporre nuove questioni di diritto o temi di contestazione non trattati nella medesima sede, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti;
2. il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza ogni qualvolta il ricorrente non adempia l’onere di allegare di avere dedotto la questione nel giudizio di merito e di indicare specificamente in quale atto l’abbia dedotta, nonché il luogo e modo di deduzione;
3. al reclamante è preclusa nel corso del giudizio la deduzione di nuovi motivi di impugnazione, ulteriori e diversi rispetto a quelli tempestivamente dedotti con l’atto introduttivo: la corte di merito ha correttamente omesso l’esame della questione, in applicazione del pacifico principio secondo cui la proposizione di domanda inammissibile non comporta l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito
4. ove l’omessa pronuncia cada su una domanda inammissibile, essa non costituisce vizio della sentenza, né rileva come motivo di ricorso per cassazione;
5. il mezzo è inammissibile per difetto di specificità e riferibilità alla decisione impugnata quando esso riproduce pedissequamente le questioni proposte nel precedente grado senza alcuna critica della decisione medesima con l’esposizione delle ragioni di dissenso dalla soluzione da essa prescelta.
La Suprema ha in buona sostanza confermato che nel concordato preventivo le modifiche alla proposta presentata possono intervenire solo nel rispetto del termine di quindici giorni dall’adunanza, in forza dell’art. 172, secondo comma, L.F., che nella specie non è avvenuto
Conclusioni
Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Alla luce della disciplina introdotta dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si evidenzia che, non è Piu prevista la fase di adunanza dei creditorie le proposte concordatarie, ivi inclusa quella presentata dal debitore, possono essere oggetto di modifica sino a venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni di voto da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, CCII.
Ne discende che l’ordinanza in esame risulta fondata su una disciplina ormai superata, ovvero quella contenuta nella legge fallimentare, i cui termini procedimentali risultano non più applicabili nel nuovo impianto normativo
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