Gli artt. 35 e 36 CCII colmano il vuoto normativo della L. 3/2012 e disciplinano la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi.
- Pubblicato daMarco Anesa
- -Luglio 5, 2025
- -Crisi d’impresa, News

La disciplina del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto importanti chiarimenti in merito agli effetti del decesso del debitore nel corso della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, colmando così una rilevante lacuna normativa presente nella previgente Legge n. 3/2012. In particolare, gli articoli 35 e 36 CCII, unitamente al rinvio operato dall’art. 270, comma 5, delineano un quadro organico per la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi o, in alternativa, del curatore dell’eredità giacente.
Disposizioni applicabili
L’art. 270, comma 5, CCII prevede espressamente che, in caso di morte del debitore durante la pendenza della procedura di liquidazione controllata, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo III, Sezioni II e III, relative alla regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza. Tale rinvio sistematico consente di superare le incertezze interpretative che, in passato, erano sorte in assenza di una normativa specifica in materia, determinando l’applicabilità analogica di istituti pensati per altre procedure concorsuali.
La prosecuzione nei confronti degli eredi
L’articolo 35 CCII regola espressamente gli effetti del decesso del debitore, stabilendo che:
- Prosecuzione nei confronti degli eredi: qualora il debitore venga a mancare successivamente all’apertura della procedura di liquidazione controllata (o giudiziale), la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, indipendentemente dal fatto che abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Tale previsione garantisce la continuità del procedimento concorsuale, evitando interruzioni che potrebbero compromettere la tutela dei creditori.
- Designazione del rappresentante: nel caso in cui vi siano più eredi, la procedura è destinata a proseguire nei confronti di colui che venga designato come rappresentante degli stessi. Qualora non vi sia un accordo tra gli eredi per la nomina di tale rappresentante entro quindici giorni dal decesso, la designazione è demandata al giudice delegato. In tal modo, il legislatore ha voluto evitare situazioni di stallo, garantendo comunque la regolare prosecuzione della procedura.
La nomina del curatore dell’eredità giacente
L’art. 36 CCII prevede infine che, nell’ipotesi in cui i chiamati all’eredità non abbiano ancora accettato l’eredità e non siano nel possesso dei beni ereditari, il Tribunale, su istanza degli interessati o anche d’ufficio, debba provvedere alla nomina di un curatore dell’eredità giacente, ai sensi dell’art. 528 c.c. In tale evenienza, la procedura di liquidazione controllata prosegue nei confronti del curatore, il quale assume la legittimazione processuale e gestionale necessaria alla prosecuzione della procedura concorsuale.
Conclusioni
Attraverso il coordinamento delle disposizioni sopra richiamate, il Codice della Crisi offre una disciplina completa e sistematica che assicura la prosecuzione della procedura di liquidazione controllata anche in caso di decesso del debitore.
Tale assetto normativo garantisce la continuità della tutela dei creditori, evitando che la morte del soggetto debitore possa tradursi in un’interruzione o in un rallentamento ingiustificato della procedura.
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