- Pubblicato daOlga Durante
- -Luglio 31, 2025
- -Diritto societario, News
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio se attiene al medesimo rapporto giuridico.

Il caso
Una società ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma, con cui è stata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di ente previdenziale per la riscossione di contributi relativi ad alcuni collaboratori della società appellante.
Nel corso del giudizio di appello si è formato il giudicato sulla sentenza della Corte di appello, che ha pronunciato su altra frazione del medesimo rapporto contributivo; all’udienza di discussione la società ha sollevato eccezione di giudicato, producendo la sentenza con la relativa attestazione.
Il giudicato esterno
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Affinché il giudicato spieghi efficacia in un giudizio diverso da quello in cui si è formato è necessario che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti, causa petendi, petitum, rapporto giuridico.
Rilevabilità giudicato esterno
Il giudicato esterno, al pari del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.
Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile: è, infatti, destinato a fissare la regola del caso concreto per cui partecipa della natura dei comandi giuridici.
L’accertamento del giudicato, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Quando può essere rilevato il giudicato
Il documento attestante l’esistenza del giudicato esterno può essere prodotto finanche nel giudizio di legittimità.
L’unica condizione, cui è subordinata l’eccezione di giudicato, è costituita soltanto dall’effettiva conoscibilità, da parte del giudice della causa pendente, della regola di diritto costituita dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto; tale conoscenza può essere data mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato.
La decisione
La corte di appello ha accolto l’appello, conformandosi al giudicato.
Ha considerato che il giudizio di cui è stata investita concerne il medesimo rapporto giuridico che ha formato oggetto di quello definito con la sentenza passata in giudicato; più precisamente nei due giudizi sono identici il petitum (pagamento di contributi dovuti all’ente previdenziale relativamente ad un collaboratore della società appellante), la causa petendi (esistenza di contratto di agenzia tra la società appellante ed il collaboratore), i soggetti (società appellante ed ente previdenziale), il rapporto giuridico (rapporto contributivo).
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