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Un nuovo respiro per l’Esdebitazione

La recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 19964 del 19/07/2024, ha affrontato una questione cruciale relativa all'interpretazione dell'art.142, comma 2°, l. fall. Il Tribunale di Urbino e la Corte d'Appello di Ancona avevano negato il beneficio dell'esdebitazione ad un soggetto fallito, sostenendo che la percentuale di credito soddisfatto a seguito del riparto fallimentare fosse irrisoria e che pertanto non fosse superata la condizione ostativa di cui all’art. 142, co. 2, l. fall., secondo il quale il beneficio dell'esdebitazione può essere concesso solo se i creditori sono stati “almeno parzialmente soddisfatti”. La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda l'interpretazione di cosa si intenda per soddisfacimento parziale dei creditori. Nei precedenti gradi di giudizio era stata adottata un'interpretazione restrittiva, considerando irrisorio e quindi insufficiente un pagamento, in sede di riparto fallimentare, che copriva il 6,02% del credito di un solo creditore, corrispondente al 3,53% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al passivo, mentre tutti gli altri creditori ammessi non avevano ricevuto alcun pagamento. La Cassazione ha ribaltato la prospettiva e ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza, secondo cui l'interpretazione dell'articolo 142, comma 2, deve essere orientata in modo costituzionalmente conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, la Corte ha sottolineato che il beneficio dell'esdebitazione non deve essere negato a priori nel caso in cui sia stato parzialmente soddisfatto un solo creditore, purché vi sia stata una distribuzione dei fondi disponibili che, nel prudente apprezzamento del giudice di merito, possa considerarsi equa e significativa rispetto all'ammontare totale del passivo, come nel caso di specie. Implicazioni Giuridiche e Sociali L'ordinanza non solo ha implicazioni legali ma anche sociali, poiché sottolinea l'importanza di un'interpretazione dell'articolo 142, comma 2, che non si limiti a una valutazione meramente quantitativa dei pagamenti effettuati, ma che consideri anche il contesto più ampio dell'equità procedurale e della funzione riabilitativa dell'esdebitazione. Questo orientamento si propone di garantire un equilibrio tra la tutela dei diritti dei creditori e il diritto del fallito a una seconda opportunità, in linea con i principi di giustizia e di inclusione sociale che informano l'ordinamento giuridico italiano. Favorendo l’esdebitazione si offre una seconda possibilità a coloro che sono stati travolti da debiti insormontabili, permettendo loro di reintegrarsi nella società e di riprendere l'attività senza l'oppressione di debiti pregressi.

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