La Cassazione, con la Sentenza n. 32088/2023, ha espresso un principio in materia di frodi fiscali, chiarendo l’estensione del reato di frode fiscale andando oltre alle sole fatture false. La Corte ha sottolineato che il reato non riguarda solo le fatture, ma anche qualsiasi “altro documento” che, pur avendo una funzione diversa, attesti operazioni inesistenti con valore probatorio analogo. Questo significa che ogni documento che soddisfa tali requisiti può essere trattato alla stregua di una fattura ai fini fiscali e, di conseguenza, essere penalmente rilevante. Punti chiave: Norme di riferimento: La decisione si fonda sull’interpretazione del concetto di «altri documenti» di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 1, lettera a), del D.Lgs. 74/2000. Per essere penalmente rilevanti, tali documenti devono rispettare specifici requisiti di contenuto. Ciò che conta non è la forma del documento, ma la sua funzione fiscale. È sufficiente che il documento assuma un ruolo equivalente a quello di una fattura. La Corte ha precisato che, affinché un documento diverso dalla fattura sia penalmente rilevante, deve essere idoneo a sostituire, integrare o ampliare la funzione della fattura, nel rispetto delle normative fiscali vigenti. Forma del documento: La forma, dunque, non ha alcuna importanza; ciò che conta è la funzione fiscale del documento. Ogni documento che svolge il ruolo di una fattura può essere penalmente rilevante. L’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 afferma che anche documenti come "nota", "conto" o "parcella" possono essere equiparati a fatture, purché rispettino i requisiti legali. Questi includono: la data di emissione, un numero progressivo, i dati del cedente e del cessionario, la partita IVA, la descrizione dell'operazione, gli importi e l'aliquota IVA, insieme a dettagli specifici per particolari transazioni. Conclusioni: Questa pronuncia, basandosi su un’interpretazione sostanziale del contenuto delle disposizioni penali, estende la responsabilità penale non solo per le fatture false ma anche per altri documenti di natura fiscale che assolvono alla medesima funzione di consentire un illecito risparmio d’imposta.