Deroga alla forma di proposizione delle azioni nei confronti del debitore e del fideiussore da parte del creditore Con le Sentenze n. 1983 del 10.10.2023, n. 251/2024 del 06.02.2024 e n. 438 del 01.03.2024 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato che in presenza della clausola “a prima richiesta” le parti - creditore e garante - hanno legittimamente derogato al formalismo di rivolgere le proprie istanze nei confronti del fideiussore e non anche nei confronti del debitore principale, derogando altresì alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria) e di farlo "a semplice richiesta scritta". Cos’è la clausola “a prima richiesta” nel contratto di fideiussione. La clausola è quella contenuta nel contratto di fideiussione in forza della quale il fideiussore è tenuto a pagare alla banca o al creditore, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. La Corte d’Appello ha ritenuto legittima la clausola che dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta”, anche in considerazione delle conclusioni a cui è giunta la Banca d'Italia nello stesso provvedimento (n. 55/2005), che ha ritenuto illegittime per violazione della disciplina antitrust le disposizioni contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, con cui è stata dichiarata, detta clausola, perfettamente legittima e strumentale al corretto funzionamento del sistema economico, rispetto al quale l'erogazione del credito è funzionale. Inoltre, tale clausola non si pone in contrasto con la ratio dell’art. 1957 c.c., giacché il fideiussore viene reso edotto entro il termine semestrale dell’esistenza del debito garantito e del suo inadempimento, potendo così adottare tutte le iniziative ritenute utili a conservare integre le ragioni di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c. verso il debitore principale Con la citata sentenza la Corte d’Appello di Venezia ha confermato che: - è sufficiente per il creditore, al fine di rendere operativa la garanzia, senza subire decadenza, agire indifferentemente nei confronti di uno dei coobbligati solidali, fideiussore o debitore principale; - è sufficiente per il creditore, al fine di rendere operativa la garanzia, che le istanze (azioni volte alla tutela del credito) siano realizzate nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza necessità di promuovere una azione giudiziaria, ritenendosi assolto l’onere con un atto di messa in mora.