- Pubblicato daGiorgio Conforti
- -Giugno 23, 2025
- -Diritto societario, News
La struttura sanitaria privata, nell’ambito del rapporto con il Sistema Sanitario Regionale, deve rispettare le tariffe stabilite nell’accordo

La vicenda decisa dalla Cassazione
Una casa di cura privata, dopo aver effettuato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio in favore dell’ASL territorialmente competente, ha ceduto il proprio credito ad una s.p.a. Quest’ultima, valutati i presupposti, ha agito nei confronti dell’azienda sanitaria debitrice, che ha chiamato in causa anche la regione, per riscuotere il credito in cui era subentrata.
Il Tribunale, evidenziata l’inesistenza di una prova scritta (contratto), ha rigettato la richiesta, per cui la società cessionaria ha formulato gravame innanzi la Corte d’Appello che, tuttavia, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza la s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che nel regime di accreditamento provvisorio non era necessaria la stipula in forma scritta di un contratto.
La disciplina di riferimento
Il rapporto tra le strutture sanitarie private ed il Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.) è disciplinato dagli artt. 8 e ss. del d. lgs. 502/1992. In questa sezione sono delineate tutte le prestazioni sanitarie erogabili in favore dell’ASL, in regime di autorizzazione, accreditamento e/o accordi contrattuali, che sono mirate al raggiungimento dei livelli essenziali d’assistenza individuati dalle regioni.
Il corrispettivo annualmente previsto per le strutture sanitarie private che agiscono in regime di autorizzazione, accreditamento e/o accordi contrattuali è calcolato, alla luce del fabbisogno stimato dalle regioni, secondo un criterio fondato sia sulle dimensioni dell’impresa (ad es. numero di posti letto) che sulle prestazioni specialistiche erogate (il cui valore unitario è predeterminato): per tale motivo nell’ambito dei singoli contratti stipulati con l’ASL è fissato un limite massimo (cd. budget) destinato ad ogni struttura sanitaria.
L’ordinanza n. 5213/2025
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5213/2025, ha recentemente chiarito che:
- tra l’ASL e la regione non c’è, rispetto ai crediti da prestazioni sanitarie, un litisconsorzio necessario che imponga la partecipazione di entrambi al giudizio;
- la struttura sanitaria privata ha l’obbligo, anche durante il regime di accreditamento provvisorio, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente;
- con il contratto la struttura sanitaria accetta e si vincola a rispettare le tariffe nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio;
- l’ASL competente, di contro, con la stipula del contratto assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi ivi indicati.
I principi espressi dalla Corte
Con la sentenza in esame la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
- “Nell’ambito del rapporto tra strutture sanitarie private e il Servizio Sanitario Regionale (SSR), la stipula di un contratto scritto tra la struttura privata, già titolare di una convenzione esterna ai sensi della legge n. 833 del 1978, e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, è un obbligo che persiste anche durante il periodo di accreditamento provvisorio o transitorio. Tale contratto ha una duplice funzione: da un lato, impegna la struttura sanitaria privata ad accettare e rispettare le tariffe stabilite, le condizioni per la determinazione di eventuali regressioni tariffarie e i limiti quantitativi delle prestazioni sanitarie erogabili, in conformità ai tetti di spesa annuali fissati; dall’altro, vincola l’ente pubblico al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie effettivamente fornite agli utenti del SSR, secondo le modalità e i tempi concordati o, in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge. Questo obbligo contrattuale si configura come un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra le parti, assicurando al contempo la qualità e l’efficienza del servizio sanitario offerto ai cittadini”.
Conclusioni
L’inefficienza ed i tempi di attesa della sanità pubblica italiana hanno provocato un costante – e progressivo – ricorso, da parte dei cittadini, alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture che operano in regime privato, generando così uno ‘sforamento’ dei limiti di spesa previsti dai contratti che ha causato numerosi contenziosi tra le strutture private (che richiedevano il pagamento del cd. extra budget) e le ASL competenti.
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, anche al fine di dirimere le vicende processuali, ha sottolineato, ancora una volta, la centralità del contratto stipulato tra la struttura sanitaria e l’ASL, evidenziando che la struttura privata, nell’ambito del rapporto con il Sistema Sanitario Regionale, deve rispettare i limiti di spesa previsti nell’accordo poiché le tariffe sono state preventivamente stabilite, accettate e sottoscritte dalle parti.
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