
A cura di Marco Cavaliere
Con l’ordinanza interlocutoria n. 14386 del 29 maggio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di una questione qualificata come di “rilevanza nomofilattica”, concernente l’ammissibilità dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte di imprese agricole costituite in forma di società cooperativa.
1. Il contesto fattuale e processuale
La controversia trae origine dal rigetto del reclamo proposto da una cooperativa agricola avverso la dichiarazione di insolvenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa su istanza di un creditore, nonostante la pendenza, in capo alla ricorrente, di una procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012. In sede di gravame, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, fondandola, tuttavia, su un distinto e dirimente profilo: la società, in quanto cooperativa agricola, sarebbe soggetta alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c., e pertanto esclusa dal perimetro soggettivo delle procedure da sovraindebitamento.
Avverso tale decisione, la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi, tra cui – per quanto qui rileva – la violazione degli artt. 7, commi 2 lett. a) e 2-bis, L. 3/2012, in relazione all’asserita possibilità, per l’imprenditore agricolo, di accedere alle procedure da sovraindebitamento, a prescindere dalla forma giuridica adottata.
2. Il nodo interpretativo: sovraindebitamento e liquidazione coatta
La Corte di Cassazione, ritenendo che la questione presenti un profilo di interpretazione normativa rilevante ai fini dell’uniformità del diritto (art. 374 c.p.c.), ha disposto la trattazione in pubblica udienza. In particolare, il Collegio intende chiarire se l’imprenditore agricolo in forma cooperativa – e perciò astrattamente assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa – possa ugualmente accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 (oggi assorbite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Il tema è complesso e tocca un punto nodale del sistema: da un lato, l’art. 7, comma 2, lett. a), della L. 3/2012 esclude dal novero dei soggetti legittimati alle procedure da sovraindebitamento coloro che sono “soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge”; dall’altro lato, il comma 2-bis ammette espressamente l’imprenditore agricolo tra i soggetti accessibili, senza operare distinzione in base alla forma giuridica.
3. Le ricadute sistematiche
La questione non è meramente formale: l’eventuale esclusione delle cooperative agricole dalla disciplina del sovraindebitamento significherebbe negare l’accesso a strumenti di regolazione negoziata della crisi ad un intero segmento del tessuto produttivo, il cui inquadramento giuridico è spesso ibrido tra impresa e mutualità.
La Cassazione, attraverso questa ordinanza, apre dunque un dibattito importante che si riverbera sulla definizione dei limiti soggettivi delle misure protettive per i debitori civili e minori, specialmente nei contesti rurali e agroalimentari.
4. Conclusioni
In attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza, l’ordinanza n. 14386/2025 si segnala per la rilevanza sistemica della questione posta. L’esito potrà incidere in modo significativo sul trattamento delle crisi delle cooperative agricole, contribuendo a delineare, in chiave nomofilattica, il perimetro applicativo delle procedure da sovraindebitamento nel nuovo diritto della crisi.
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