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Decadenza di 100 giorni per il compenso del custode/amministratore giudiziario?

La richiesta di compenso del custode giudiziario ovvero dell’amministratore giudiziario non è soggetta alla decadenza dei 100 giorni: attività complesse, norme speciali e principi costituzionali lo escludono.

Decadenza compenso custode giudiziario

Premessa

L’ordinanza n. 15046 del 4.6.2025 della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il custode giudiziario, nominato in un procedimento penale, ha un termine decadenziale di 100 giorni per chiedere la liquidazione del proprio compenso. Il tema per come discusso e per come potrebbe essere risolto dalla Sezione Unite, potrebbe avere degli effetti indiretti anche sull’analogo problema che si pone nel caso del compenso dell’amministratore giudiziario.

I due fronti della giurisprudenza

Le sezioni penali della Cassazione (tra cui Cass. pen. n. 113/2006 e n. 6715/2005), nel caso del custode giudiziario, escludono l’applicabilità del termine di decadenza al custode giudiziario, ritenendo l’art. 72 del d.P.R. n. 115/2002 norma autonoma e distinta rispetto all’art. 71, dedicato agli ausiliari del giudice. Al contrario, una parte della giurisprudenza civile (Cass. civ. n. 21482/2019 e n. 24652/2023) ritiene che il custode debba rientrare tra gli ausiliari e dunque soggiacere al medesimo regime decadenziale.

Le differenze normative: articoli 71 e 72 d.P.R. 115/2002

  • Art. 71: prevede la decadenza di 100 giorni per testimoni e ausiliari del magistrato.
  • Art. 72: si applica al custode giudiziario e non contiene alcun termine decadenziale, ma stabilisce che l’indennità si liquida “successivamente alla cessazione della custodia”.

La stessa Procura Generale, nella vicenda esaminata, sembra orientata a non ritenere applicabile il termine decadenziale al custode giudiziario, sottolineando che diversamente l’esistenza dell’art. 72 sarebbe priva di senso se il custode fosse interamente assoggettato all’art. 71.

La ratio della distinzione

La disciplina del custode giudiziario è differente per ragioni funzionali e tipicità dell’incarico, che, come quello dell’amministratore giudiziario, presenta complessità, durate e caratteristiche del tutto diverse dagli altri ausiliari di giustizia:

  • L’attività del custode giudiziario, come quella dell’amministratore giudiziario, è spesso di lunga durata e mira a preservare il valore dei beni per tutta la durata del procedimento;
  • Gli altri ausiliari (come periti e consulenti tecnici) svolgono prestazioni professionali finite e delimitabili nel tempo, con un impatto professionale e di lavoro limitato.

Tali elementi giustificano una disciplina separata.

I principi rilevanti in favore dell’inapplicabilità della decadenza

«Le norme sulla decadenza, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti dalla legge».

«La liquidazione dell’indennità di custodia è regolata da una norma distinta (art. 72), che non prevede termini di decadenza».

«L’art. 3 del d.P.R. n. 115/2002 individua categorie autonome, salvo espressa indicazione contraria».

L’inapplicabilità del termine dei 100 giorni anche all’amministratore giudiziario

Ad avviso di chi scrive, la tesi sull’inapplicabilità del breve termine di decadenza, dovrebbe trovare applicazione anche in relazione alle richieste di compenso dell’amministratore giudiziario nominato nei procedimento di prevenzione ovvero penale, per le seguenti motivazioni: l’amministratore giudiziario non è un semplice ausiliario del giudice, ma un organo della procedura previsto da norme speciali (d.lgs. 159/2011 e d.lgs. 14/2010); il compenso è regolato dall’art. 42 del d.lgs. 159/2011 e dal d.P.R. 177/2015, che non prevedono alcun termine decadenziale; l’amministrazione giudiziaria non è episodica, ma protratta e articolata nel tempo, come riconosciuto dalla Cassazione (Cass. sent. 17375/2018); a differenza del processo civile, la determinazione del compenso non incide sulla decisione finale del giudizio; inapplicabilità dell’art. 168 d.P.R. 115/2002: il procedimento di liquidazione per l’amministratore giudiziario segue regole proprie e non rientra nell’opposizione ex art. 170; come per il curatore fallimentare, anch’egli soggetto a normativa autonoma, non trova applicazione la decadenza prevista per gli ausiliari (Cass. 8221/2011); le norme decadenziali sono eccezionali e non possono essere estese in via analogica (art. 14 preleggi); prevalenza della normativa speciale: la lex specialis (codice antimafia) prevale sulla lex generalis (testo unico sulle spese di giustizia). tutela costituzionale del diritto al compenso: escludere il diritto alla remunerazione per una prestazione pubblica, in assenza di una norma chiara e perentoria, violerebbe l’art. 36 Cost

Conclusioni

Il principio di diritto richiamato nell’ordinanza di remissione a sostegno della tesi dell’inapplicabilità della decadenza è il seguente: “L’indennità spettante al custode giudiziario ai sensi dell’art. 72 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 71 del medesimo decreto, trattandosi di disposizioni autonome, riferite a soggetti distinti per funzioni e modalità di incarico.”

La specificità dell’attività del custode giudiziario, unita all’assenza testuale di termini decadenziali e alla ratio del sistema, giustificherebbe un’interpretazione restrittiva della decadenza. Una lettura estensiva comprometterebbe il diritto al compenso per incarichi complessi e protratti, senza adeguata base normativa.

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