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Bancarotta fraudolenta da motivare

La Cassazione con la Sentenza n. 9394-2025 censura il difetto motivazionale della Corte d'Appello in materia di reato fallimentari.

La Cassazione censura la Corte d’Appello per carenze motivazionali sulla bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, disponendo un nuovo esame del caso.

Il caso

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 9394 del 4.12.2024) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bari in un caso di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, disponendo un nuovo esame. L’imputato, amministratore unico della società Alfa s.r.l., fallita il 18 giugno 2012, era stato condannato per aver sottratto e distrutto libri e scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari. Inoltre, gli veniva contestato di aver azzerato il conto “debiti verso soci per finanziamenti” per 30.174 euro, favorendo i soci. La Corte di Appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale, ritenendo provati entrambi i reati. Tuttavia, la Cassazione ha ravvisato gravi carenze motivazionali, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato, alla configurazione della condotta distrattiva, alla motivazione della bancarotta fraudolenta e all’applicazione delle aggravanti

La bancarotta fraudolenta documentale

Uno degli elementi rilevati dalla Cassazione riguarda l’accertamento della bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la Corte di Appello, la mancata consegna dei libri contabili e delle scritture aziendali costituiva prova sufficiente dell’intento fraudolento dell’imputato. Tuttavia, la Cassazione ha censurato tale affermazione, evidenziando come la motivazione risultasse lacunosa e generica. Il reato di bancarotta documentale fraudolenta, disciplinato dall’art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, richiede un dolo specifico, ossia la volontà di ostacolare la ricostruzione della contabilità aziendale per arrecare danno ai creditori. La Corte di Appello non ha spiegato in che modo la mera mancata consegna fosse sufficiente a dimostrare l’intenzione fraudolenta dell’imputato, omettendo di analizzare se vi fossero altre ragioni che potessero giustificare l’indisponibilità della documentazione e una motivazione della bancarotta fraudolenta adeguata. Tale difetto motivazionale ha reso necessaria la cassazione della sentenza con rinvio.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale

L’accusa mossa all’imputato si fondava sull’azzeramento del conto “debiti verso soci per finanziamenti” per l’importo di 30.174 euro, operazione ritenuta finalizzata a favorire i soci e dunque idonea a configurare una distrazione di risorse in danno dei creditori. La Cassazione ha evidenziato come la motivazione della Corte di Appello fosse del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza di una condotta distrattiva penalmente rilevante. In particolare, nella sentenza impugnata non è stato chiarito se l’operazione contestata avesse effettivamente determinato un pregiudizio per la massa dei creditori né se vi fosse stata un’effettiva uscita di risorse dalla società. Inoltre, la Corte di Appello ha omesso di indicare il nesso tra la presunta distrazione e il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Cassazione ha così ritenuto necessario un riesame della questione, affinché venga chiarito se l’operazione contestata integri effettivamente un atto di distrazione penalmente rilevante.

L’applicazione delle aggravanti e il deficit di motivazione

Un ulteriore motivo di annullamento della sentenza riguarda la motivazione delle circostanze aggravanti. La Corte di Appello ha ritenuto applicabili le aggravanti previste dall’art. 219 della legge fallimentare, tra cui l’aver cagionato un danno di particolare gravità e l’aver commesso più fatti di bancarotta, senza però motivare adeguatamente tale decisione. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata si limitava a un’affermazione generica, senza fornire una spiegazione dettagliata delle ragioni che giustificavano l’aggravamento della pena. L’omissione di una chiara esposizione delle basi giuridiche per l’applicazione delle aggravanti costituisce un vizio motivazionale che incide sulla legittimità della decisione. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come la Corte di Appello abbia omesso di esaminare in maniera adeguata la richiesta dell’imputato di riconoscere l’attenuante dell’aver cagionato un danno di particolare tenuità, determinando un’incompleta valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e una carente motivazione della bancarotta fraudolenta.

Conclusioni

Alla luce delle carenze motivazionali rilevate, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo esame. Il riesame dovrà garantire un’adeguata motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, valutando con maggiore precisione l’elemento soggettivo del reato, la motivazione della bancarotta fraudolenta e l’esistenza di condotte distrattive. Inoltre, la Corte di Appello dovrà fornire una dettagliata esposizione delle ragioni che giustificano l’applicazione delle aggravanti, evitando affermazioni generiche che ostacolino il controllo di legittimità. Il principio di motivazione delle sentenze, sancito dall’art. 111 della Costituzione e dagli artt. 192 e 546 c.p.p., impone ai giudici di esporre chiaramente le ragioni delle loro decisioni, affinché le parti comprendano la condanna e la difesa possa esercitare il proprio diritto a contestarla.

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