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Nullità della Notifica: Quando un Errore Rallenta la Giustizia

La Corte di Appello chiarisce le conseguenze della notifica irregolare sul giudizio di appello e il ruolo della residenza effettiva.

Corte di appello di Reggio Calabria, sentenza 22.10.2024, n. 1161 Il caso: Tizio scopre di essere stato chiamato in garanzia solo con la notifica della sentenza che, accertata la sua responsabilità professionale, l’ha condannato a rivalere la società chiamante; si è gravato di appello denunciando la nullità assoluta della notifica dell’atto di chiamata in causa. La decisione: Anche nella notificazione a mezzo posta il tentativo di consegna deve avvenire in un luogo individuato nel rispetto della tassativa sequenza stabilita dall’art. 139 c.p.c. (residenza, dimora, domicilio) , il mancato rispetto di tale sequenza determina radicale nullità della notifica. Applicando tale principio la Corte di appello ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di chiamata di terzo perché eseguita in un luogo in cui il notificando non aveva né la residenza, né il domicilio né la dimora. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione dell’agente postale di non avere rinvenuto nessuno all’indirizzo indicato dal mittente non postula un accertamento sull’effettiva residenza del destinatario né costituisce attestazione dotata di pubblica fede e che la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente dà luogo ad una mera presunzione iuris tantum superabile con qualsiasi mezzo (comprese le risultanze anagrafiche) senza necessità di ricorrere alla querela di falso. Nella specie la Corte ha accertato che la presunzione è superata dal certificato di residenza prodotto dall'appellante nonché dal fatto pacifico che anteriormente alla notifica il notificante aveva trasmesso corrispondenza al destinatario presso la residenza effettiva. Muovendo dalla considerazione che in base al generale principio di cui all’art. 156 c.p.c. la nullità della notifica dell’atto introduttivo è sanabile solo mediante la costituzione in giudizio del destinatario (atto cui la notifica è strumentale) e non sono ammessi equipollenti, la Corte ha escluso che possa valere a sanare la nullità la notifica di atto riassuntivo del processo interrotto. La Corte ha quindi disposto la rimessione dell’intera causa al giudice di primo grado ex art. #354 c.p.c. sul rilievo che, essendo stato il chiamato in causa da uno dei convenuti ai fini dell’affermazione della sua responsabilità e dell’integrale rivalsa, si verte in ipotesi di cause inscindibili e litis consorzio necessario processuale Conclusione: La notifica dell’atto di chiamata di terzo è nulla se eseguita in luogo in cui il notificando non ha la residenza attuale; la nullità è sanabile solo con la costituzione del chiamato; la relativa declaratoria da parte del giudice di appello comporta rimessione dell’intera causa al primo giudice

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