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Responsabilità professionale dell’avvocato e perdita del diritto al compenso

La violazione dell’obbligo di diligenza richiesta dalla natura dell’incarico può comportare la perdita del diritto al compenso

Responsabilità avvocato e compenso

La vicenda decisa dalla Cassazione

Due avvocati hanno richiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi maturati nei confronti di alcuni clienti per prestazioni professionali rese in giudizi di equa riparazione. I resistenti, costituendosi, hanno eccepito l’inadempimento dei difensori, causato dalla violazione del dovere di informazione diligente, per aver comunicato tardivamente (solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza) l’esito del giudizio precludendo, così, l’impugnazione della statuizione sull’ammontare delle spese.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d’Appello che, valutata la documentazione, ha provveduto alla liquidazione dei compensi vantati dai professionisti ma non ha esaminato, tuttavia, l’eccezione d’inadempimento degli obblighi informativi sollevata. Avverso tale decisione i ‘clienti’ hanno proposto ricorso per cassazione evidenziando la mancata valutazione, da parte della Corte d’Appello, dell’eccezione d’inadempimento tempestivamente proposta.

La disciplina di riferimento

L’obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è considerata “di mezzi” e non “di risultato” poiché l’avvocato deve garantire l’esperimento tempestivo di ogni attività professionale idonea ma non l’esito ‘positivo’ della vertenza. In tale ottica l’inadempimento del professionista è ravvisabile qualora vi sia la violazione della diligenza media richiesta dall’art. 1176 c.c. (o, in casi di particolare difficoltà, dall’art. 2236 c.c.).

L’eccezione d’inadempimento, invece, è contenuta nell’art. 1460 c.c. e prevede che, nell’ambito dei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto).

L’ordinanza n. 15526/2025

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15526/2025, ha recentemente chiarito che:

  • l’avvocato, nell’esecuzione dell’attività difensiva, è obbligato, a norma dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’incarico;
  • la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale;
  • il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve salvo che, a norma dell’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà;
  • qualora la negligenza, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, la responsabilità dell’avvocato, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., provoca la perdita del diritto al compenso.

I principi espressi dalla Corte

Con l’ordinanza in esame la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

  • “L’avvocato, nel quadro dell’attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico professionale come disposto dall’articolo 1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all’articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell’avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell’articolo 1460 c.c.

 

Conclusioni

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ribadito importanti principi in tema di responsabilità professionale dell’avvocato.

In particolare, la Suprema Corte ha nuovamente sottolineato che la responsabilità professionale dell’avvocato, configurabile solo qualora l’inadempimento del professionista, sulla base di criteri probabilistici, abbia impedito al ‘cliente’ di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, può comportare, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ. (cd. eccezione d’inadempimento), la perdita del diritto al compenso.

 

 

 

 

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