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RISARCIMENTO DANNI DA CONDOTTA ILLEGITTIMA DELLA P.A. PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA

La sentenza del Tar Calabria n. 829/2024 stabilisce che il risarcimento dei danni da condotta illegittima della P.A. deve rispettare i termini di decadenza previsti dall’art. 30 c.p.a

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 27.5.2024, n. 829 Il caso: nel 2022 un privato chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima condotta del comune e del responsabile del procedimento che nel 2007 avevano revocato due permessi di costruire. Ha dedotto che i provvedimenti di revoca dei permessi di costruire erano stati annullati dal Tar, che aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria pure proposta. Il responsabile del procedimento ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo rispondere la persona fisica titolare dell’ufficio, che non è portatrice di interessi distinti da quelli dell’ente di appartenenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con l’ente. Entrambi i resistenti hanno eccepito la decadenza dall’azione risarcitoria a norma dell’art. 30, comma 5, c.p.a., che assoggetta tale azione al termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza emessa nel 2017, che ha definito il giudizio nel quale il ricorrente aveva chiesto, unitamente all’annullamento dell’atto illegittimo, il risarcimento dei danni. Secondo il ricorrente, invece, doveva ricevere applicazione il comma 3 del citato art. 30 c.p.a., in virtù del quale l’azione risarcitoria proposta in via autonoma è soggetta al termine di prescrizione quinquennale e, quindi, la domanda risarcitoria era tempestiva. Va ricordato che l’art. 30, comma 3, c.p.a ha sancito il definitivo superamento della cosiddetta pregiudiziale amministrativa, consentendo a chi ritiene di avere subito danno da un atto illegittimo della p.a. di esercitare l’azione risarcitoria in via autonoma rispetto all’annullamento dell’atto lesivo. Decisione: Con la sentenza in esame il tribunale amministrativo calabrese ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del responsabile del procedimento per le ragioni addotte dallo stesso e dichiarato irricevibile il ricorso, affermando che la riproposizione della domanda risarcitoria susseguente ad una vittoriosa azione impugnatoria deve rispettare il termine decadenziale di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, come stabilito dall’art. 30, comma 5, c.p.a. Conclusione: occorre prestare attenzione perché il preteso danneggiato dalla condotta dell’amministrazione ha la possibilità di: a) proporre l’azione risarcitoria in via autonoma entro il termine di decadenza di 120 giorni da quando il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento che ha cagionato il danno; b) proporre l’azione risarcitoria nel corso del giudizio di annullamento dell’atto amministrativo o, comunque, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza

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