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SCISSIONE CON SCORPORO: OPPORTUNITA’ O TRAPPOLA FISCALE ?

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul D.Lgs. 192/2024 crea asimmetria nella scissione con scorporo verso società preesistente: civilisticamente è legittima, fiscalmente imponibile, con effetti distorsivi.

L'introduzione della "scissione mediante scorporo" (art. 2506.1 c.c.) ha rappresentato un'importante innovazione per le riorganizzazioni aziendali, promettendo maggiore flessibilità. Questo strumento permette a una società (scissa) di assegnare parte del suo patrimonio a un'altra società (beneficiaria), ricevendo in cambio le relative quote anziché distribuirle ai soci.

Premessa

Con il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, è stato introdotto nel codice civile (art. 2506.1 c.c.) l’istituto della scissione mediante scorporo, operazione straordinaria che si distingue dalla scissione tradizionale per l’attribuzione delle partecipazioni della beneficiaria non ai soci, ma direttamente alla società scissa. Questo meccanismo offre un modello flessibile per la segregazione di patrimoni, senza modificare la compagine sociale della scissa. Il punto controverso riguarda la possibilità di effettuare lo scorporo a favore di una beneficiaria già esistente.

Prospettiva civile

Sul piano civilistico, la prassi notarile ha mostrato un orientamento favorevole:

  • Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209/2023, e Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 89/2024 hanno riconosciuto la piena legittimità della scissione con scorporo verso beneficiarie preesistenti.
  • Gli argomenti a sostegno si fondano su:
    • principio di atipicità relativa delle operazioni straordinarie, che consente varianti non espressamente tipizzate dal legislatore;
    • ratio comunitaria: la Direttiva (UE) 2019/2121 non ha escluso la beneficiaria preesistente per ragioni tecniche di armonizzazione transfrontaliera, non per divieto sostanziale;
    • diritto comparato: ordinamenti come quello tedesco (UmwG) prevedono entrambe le ipotesi (nuova società e beneficiaria preesistente);
    • funzionalità economica: lo strumento risponde a esigenze tipiche dei gruppi societari, quali l’allocazione efficiente di asset e la semplificazione organizzativa.

In questa ottica, la prassi civilistica interpreta la norma in senso evolutivo e funzionale.

Prospettiva fiscale

Diverso è l’approccio dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 225/2025.

Il contribuente (società ALFA, controllante al 100% della controllata BETA, con opzione per il consolidato fiscale) aveva chiesto se fosse applicabile il regime di neutralità fiscale ex art. 173, co. 15-ter TUIR allo scorporo di un immobile in favore della controllata già esistente.

  • Tesi del contribuente: l’operazione, in quanto civilisticamente legittima, deve beneficiare della neutralità, in analogia con le scissioni tradizionali.
  • Parere dell’Agenzia: la neutralità non si applica alle beneficiarie preesistenti.
    • Il testo definitivo del D.Lgs. 192/2024 ha infatti eliminato il comma 15-quater (che contemplava esplicitamente questa ipotesi).
    • La Relazione Illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale alle disposizioni del codice civile”.
    • Pertanto, allo stato, l’art. 173, co. 15-ter TUIR si applica solo agli scorpori verso società di nuova costituzione.

Conseguenza: il trasferimento a beneficiaria preesistente è trattato come operazione realizzativa, con tassazione immediata delle plusvalenze.

Operazione prospettata ALFA/BETA

Nell’istanza esaminata dall’Agenzia, Alfa intendeva trasferire un immobile a Beta.

Valori fiscali ed economici dell’immobile:

  • Valore fiscale: € 2.500.000
  • Valore di mercato: € 6.000.000
  • Plusvalore latente: € 3.500.000

Ipotesi di neutralità fiscale (tesi contribuente)

  • Nessuna tassazione immediata.
  • Partecipazione in Beta rivalutata a € 7.500.000.
  • Beta acquisisce l’immobile al valore fiscale storico (€ 2.500.000).

Ipotesi realizzativa (tesi Agenzia)

  • Tassazione immediata del plusvalore (€ 3.500.000) in capo ad Alfa.
  • Beta iscrive l’immobile a € 6.000.000, con maggiori ammortamenti futuri.
Conclusioni

La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria, ancorata a una lettura strettamente letterale della norma e al percorso legislativo che ha condotto all’adozione del D.Lgs. 192/2024, determina una evidente asimmetria tra disciplina civilistica e disciplina tributaria:

  • Sul versante civilistico, la scissione mediante scorporo a favore di una beneficiaria preesistente è ritenuta pienamente legittima.
  • Sul piano fiscale, la medesima operazione viene qualificata come imponibile, con conseguenze potenzialmente distorsive per le riorganizzazioni infragruppo.

Un simile approccio rischia di depotenziare l’istituto, inducendo le imprese a ricorrere a soluzioni più complesse e indirette (ad esempio, scissione verso una newco seguita da fusione), con inevitabili incrementi di costi e oneri procedurali.

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