- Pubblicato daErika Marrese
- -Agosto 5, 2025
- -Diritto societario, News
La cassazione ha stabilito che il conferimento TFR a fondo previdenza complementare prima della domanda di divorzio esclude diritti dell’ex coniuge su quota indennità.

La Cassazione e il TFR destinato ai fondi di previdenza complementare
Di recente la Cassazione civile, Sezione Prima, ha fornito un chiarimento sulla questione del diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR quando questo sia stato conferito ad un fondo di previdenza complementare prima dell’inizio del giudizio di divorzio.
La suddetta decisione rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione dei rapporti tra previdenza complementare e diritti patrimoniali derivanti dal divorzio.
La Suprema Corte ha stabilito che il disposto dell’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, quando tali conferimenti, siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sezione Prima, ordinanza n. 8375 del 30 marzo 2025, quando il TFR viene conferito ad un fondo di previdenza complementare si determina una trasformazione della natura dell’emolumento: da retributivo a previdenziale.
Inoltre, il rapporto tra lavoratore e fondo di previdenza complementare è di natura contrattuale e consente al lavoratore il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa.
Elemento decisivo: il tempo
Il criterio temporale assume rilevanza fondamentale nella valutazione del diritto dell’ex coniuge. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla quota del TFR sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio.
La Cassazione n. 17154 del 15 giugno 2023 ha precisato che tale diritto presuppone che il richiedente sia titolare di assegno divorzile o abbia presentato domanda di divorzio al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione del TFR.
Pertanto, se il conferimento del TFR al fondo di previdenza complementare avviene prima dell’inizio del giudizio di divorzio, l’ex coniuge non potrà vantare alcun diritto sulla quota così destinata, poiché tale atto di disposizione è stato compiuto quando ancora non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 12 bis.
L’impatto sulle prestazioni previdenziali complementari
La Cassazione precisa che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto dei conferimenti del TFR, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile. Questo aspetto è importante nella pratica, poiché significa che il reddito derivante dalle prestazioni previdenziali complementari deve essere considerato nella valutazione delle condizioni economiche dell’ex coniuge.
Tale principio si inserisce nel più ampio quadro dei criteri per la determinazione dell’assegno divorzile stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione. Difatti la determinazione del quantum deve avvenire in conformità ai principi secondo cui i criteri attributivi e determinativi non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri dell’articolo 5, comma 6, della legge numero 898 del 1970.
Le implicazioni per la pianificazione previdenziale
La pronuncia presenta implicazioni significative per la pianificazione previdenziale dei coniugi. La possibilità di destinare il TFR a fondi di previdenza complementare prima dell’eventuale crisi matrimoniale rappresenta uno strumento di tutela del patrimonio previdenziale, purché tale scelta sia compiuta in buona fede e non con finalità elusive dei diritti dell’altro coniuge. È importante sottolineare che la decisione non incide sui diritti già consolidati dell’ex coniuge. Infatti, se il conferimento del TFR al fondo di previdenza complementare avviene dopo la proposizione della domanda di divorzio, l’ex coniuge mantiene il diritto alla quota del quaranta per cento dell’indennità, secondo i principi generali stabiliti dall’art. 12 bis. Inoltre, il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo modalità esplicite o tacite, come disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Il calcolo della quota spettante
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il calcolo della quota spettante all’ex coniuge deve essere effettuato con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La Corte d’appello civile di Bari, sentenza n. 1471 del 18 novembre 2024 ha precisato che la coincidenza temporale tra rapporto di lavoro e matrimonio deve essere valutata considerando l’intero periodo in cui il rapporto lavorativo si è svolto durante la vigenza del vincolo matrimoniale. Il criterio di calcolo della quota spettante, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione Civile, prevede la ripartizione dell’indennità percepita per il numero di anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero di anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio e calcolando infine il 40% di tale ultimo importo. Tuttavia, quando il TFR è stato conferito ad un fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, tale calcolo non trova applicazione.
Conclusioni e prospettive applicative
In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un chiarimento che bilancia la tutela dei diritti dell’ex coniuge con la libertà di scelta previdenziale del lavoratore. Il principio stabilito dalla Suprema Corte garantisce certezza giuridica nelle relazioni familiari e previdenziali, stabilendo che gli atti di disposizione del TFR compiuti prima dell’inizio del giudizio di divorzio non sono soggetti alle limitazioni dell’art. 12 bis. Tuttavia, rimane ferma la possibilità che le prestazioni previdenziali complementari successivamente conseguite incidano sulla quantificazione dell’assegno divorzile secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente. Tale approccio consente di preservare l’equilibrio tra le esigenze di tutela previdenziale e i diritti patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale. La disciplina del TFR fondo previdenza complementare trova quindi una sua collocazione sistematica che rispetta sia le finalità della previdenza complementare sia i principi del diritto di famiglia.
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