- Pubblicato daMario Grandinetti
- -Aprile 1, 2025
- -Contenzioso Civile e Arbitrati, Diritto societario, News
A cura di Mario Grandinetti
Contratto preliminare con patto di irrecedibilitĂ e recesso: quadro normativo
Lâordinanza n. 2967 del 6.2.2025 della Cassazione civile, Sezione III, chiarisce gli effetti del recesso dal contratto preliminare di cessione quote societarie in presenza di piĂš promittenti venditori e di un patto di irrecedibilitĂ .
La validitĂ accordo di recesso parziale tra promittenti venditori è strettamente correlata al contratto preliminare, il quale, nel diritto civile italiano è regolato dagli articoli 1351 e seguenti del codice civile. In particolare, lâart. 1372 c.c. prevede che il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge, mentre lâart. 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale, ammettendolo solo quando espressamente pattuito o previsto dalla normativa.
Il patto di irrecedibilitĂ limita quindi la possibilitĂ per una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, rendendo ogni recesso successivo potenzialmente inefficace, salvo diverso accordo tra le parti.
Il caso
La controversia oggetto dellâordinanza riguarda un contratto preliminare di cessione del 25% delle quote di una S.r.l., nel quale era stato inserito un esplicito divieto di recesso per il promissario acquirente. Questâultimo, tuttavia, prima della scadenza per la stipula del contratto definitivo, ha sottoscritto una scrittura privata di recesso con due dei tre promittenti venditori, ottenendo da essi anche lâimpegno alla restituzione rateale delle somme versate.
Lâadesione allâaccordo da parte di soli due venditori e il rifiuto del terzo hanno posto il problema della validitĂ del recesso unilaterale parziale, e degli effetti di un accordo di recesso non sottoscritto da tutte le parti originarie del preliminare.
Recesso parziale dal contratto preliminare
Secondo la Corte di Cassazione, la scrittura privata sottoscritta tra il promissario acquirente e due promittenti venditori è valida ed efficace nei rapporti tra le parti firmatarie. In essa si ravvisa una duplice manifestazione di volontà :
- – una dichiarazione espressa di recesso da parte dellâacquirente;
- – una revoca tacita del patto di irrecedibilitĂ , da parte dei venditori aderenti.
La Corte afferma che tale accordo di recesso produce effetti soggettivamente limitati, vincolando solo le parti che lo hanno sottoscritto. La mancata adesione del terzo venditore, pur impedendo lo scioglimento completo del contratto preliminare, non inficia la validitĂ del recesso nei confronti dei firmatari.
Questa interpretazione si basa sul principio di buona fede e correttezza contrattuale, che vietano comportamenti contraddittori e impongono il rispetto degli accordi liberamente sottoscritti.
Accordo di recesso con pluralitĂ di promittenti venditori
La Cassazione sul contratto preliminare con piĂš venditori evidenzia che lâaccordo di recesso può produrre effetti differenziati:
- – per le parti aderenti allâaccordo, il recesso è pienamente efficace e lâobbligazione restitutoria è valida, indipendentemente dal mancato consenso del terzo;
- – per il promittente venditore non aderente, lâaccordo è inopponibile, e resta salva la possibilitĂ di chiedere lâesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o il risarcimento del danno da inadempimento.
In questo modo si realizza una scissione soggettiva degli effetti del recesso, con una risoluzione parziale del contratto, ammessa in forza del consenso tra le parti interessate.
Conclusioni
Lâordinanza n. 2967/2025 affronta con chiarezza il delicato equilibrio tra vincolo contrattuale, libertĂ negoziale e tutela delle aspettative legittime nei contratti preliminari con pluralitĂ di parti.
In presenza di un patto di irrecedibilitĂ , la dichiarazione di recesso sottoscritta da alcuni soltanto dei promittenti venditori, prima della scadenza del termine per il definitivo, non produce effetto risolutivo generale, ma resta valida ed efficace tra i firmatari. La scrittura privata contiene infatti una duplice volontĂ : il recesso espressamente dichiarato e la revoca tacita del divieto di recesso, logicamente prioritaria.
Ne consegue la validitĂ dellâaccordo di recesso parziale tra promittenti venditori, con effetti limitati ma vincolanti per i sottoscrittori. Il terzo non aderente resta estraneo allâaccordo, ma conserva integre le sue azioni per ottenere lâadempimento o una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. La mancata adesione, tuttavia, non pregiudica lâefficacia delle obbligazioni assunte dalle parti firmatarie, in ossequio al principio di correttezza e alla tutela del contraente in buona fede.
Autore
RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi:
