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Poteri del consulente tecnico nella perizia contabile

Nella ctu contabile più poteri al consulente tecnico per l’acquisizione di documentazione non prodotta dalle parti

La ctu contabile

Produzione documentale e limiti istruttori del CTU

Le attività di indagine e verifica del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) sono spesso oggetto di valutazione giurisprudenziale, in particolare in relazione all’omessa produzione documentale da parte dei soggetti processuali. Tale omissione si riscontra in tre casistiche: documentazione essenziale alla prova dei fatti principali ma non nella disponibilità della parte; documentazione non essenziale in senso processuale ma utile ai fini peritali; documentazione essenziale la cui produzione è stata omessa. La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi in cui il CTU, nel tentativo di rispondere esaustivamente ai quesiti ricevuti, ha acquisito ex officio elementi documentali che avrebbero dovuto essere prodotti dalle parti. Tali condotte, se riferite a documenti finalizzati alla prova dei fatti principali, sono ritenute viziate da nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., sanzione che può essere fatta valere solo su iniziativa di parte nella prima difesa utile, pena la sanatoria per acquiescenza.

Acquisizione autonoma di prove e ruolo del Giudice

La questione relativa all’autonoma acquisizione documentale da parte del CTU assume rilievo centrale in funzione della natura della documentazione stessa. Se questa è diretta a provare fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, l’acquisizione deve ritenersi indebita salvo autorizzazione del Giudice. Diversamente, laddove il materiale serva esclusivamente a integrare la risposta ai quesiti tecnici, il margine di operatività del CTU può essere più ampio. Tuttavia, proprio per evitare contestazioni, il consulente dovrebbe previamente richiedere l’autorizzazione al Giudice, evitando l’assunzione di iniziative istruttorie autonome che possono tradursi in nullità processuali. È costante, in tal senso, l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 27026/2008; n. 19714/2017; n. 21957/2019) che sottolinea l’importanza del rispetto dell’onere probatorio in capo alle parti e del ruolo neutro del CTU, il quale non può supplire all’inerzia istruttoria delle parti se non nei limiti autorizzati dal Giudice.

Limiti ai poteri istruttori del CTU: il principio generale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il CTU può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite che si rendano necessari per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, purché non si tratti di fatti principali. Questi ultimi devono essere allegati e provati dalle parti, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio per le eccezioni. Il principio afferma quindi un limite preciso: il CTU non può sostituirsi alle parti nel soddisfacimento dell’onere probatorio sui fatti costitutivi delle rispettive domande o eccezioni, ma può comunque operare, nell’ambito del contraddittorio, per accertare o documentare aspetti secondari o funzionali alla risposta tecnica richiesta. Questo chiarimento segna una linea di demarcazione tra il ruolo del consulente tecnico e quello delle parti nella dialettica processuale.

Documentazione acquisibile dal CTU e accertamento contabile

Secondo un primo principio delle Sezioni Unite, il CTU può acquisire documentazione anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, purché tale documentazione non sia diretta a provare fatti principali a fondamento delle domande o eccezioni. Le preclusioni istruttorie non si applicano alle attività del consulente tecnico, ma rimane fermo il divieto di acquisire prove sui fatti principali a carico delle parti, salvo che si tratti di fatti rilevabili d’ufficio. Un secondo principio, più specifico, è riferito all’esame contabile ex art. 198 c.p.c., in cui è ammesso che il CTU acquisisca, anche su fatti principali, documenti necessari a rispondere ai quesiti, sempre nel rispetto del contraddittorio. La distinzione tra consulenza tecnica ordinaria e attività di esame contabile assume quindi rilievo centrale nel definire l’ampiezza dei poteri del CTU e la validità degli atti istruttori compiuti.

Violazioni del contraddittorio e nullità degli atti del CTU

Le Sezioni Unite hanno infine distinto due ipotesi rilevanti in tema di nullità. La prima riguarda l’acquisizione documentale o l’accertamento di fatti non principali, ma effettuati in violazione del contraddittorio: tale vizio è fonte di nullità relativa, da eccepire nella prima difesa utile. La seconda ipotesi riguarda invece l’accertamento da parte del CTU di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti: in tal caso si viola il principio della domanda e quello dispositivo, con conseguente nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio o mediante specifica impugnazione. Tali indicazioni rendono necessario, da parte del consulente, un rigoroso rispetto del perimetro tracciato dall’incarico e delle regole del contraddittorio, per evitare che la propria attività venga inficiata da invalidità che possono compromettere l’utilizzabilità della perizia e, in certi casi, dell’intero processo.

La perizia contabile e l’art. 198 c.p.c.: una questione distinta

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 3086/2022, hanno riservato un trattamento distinto alla perizia contabile, rispetto alla consulenza tecnica ordinaria. In particolare, si discostano dall’orientamento consolidato che limitava l’operato del consulente contabile al solo esame di documenti c.d. “accessori”, cioè non essenziali, e comunque previa autorizzazione delle parti. Tale interpretazione era consolidata soprattutto nella giurisprudenza bancaria (Cass. 19427/2017; 8403/2016; 24549/2010), che subordinava l’esame documentale alla disciplina delle preclusioni istruttorie. Secondo questo orientamento, neppure il consenso delle parti poteva rimediare a eventuali decadenze istruttorie, impedendo di fatto al CTU di esaminare documenti relativi a fatti principali non ritualmente introdotti nel processo. Le SS.UU. rilevano che ciò equivaleva a negare, in sostanza, la portata applicativa dell’art. 198 c.p.c., riducendone la funzione a un semplice duplicato della disciplina generale della CTU, con evidente svilimento del contributo tecnico che tale figura è chiamata a offrire.

L’approccio ermeneutico delle SS.UU.: dalla restrizione all’apertura

Le Sezioni Unite contestano in modo netto l’interpretazione restrittiva dell’art. 198 c.p.c., evidenziando come essa finisca per “abrogare in via interpretativa” la norma stessa. Una tale lettura – affermano – vanifica la ratio della disposizione, la quale, invece, trova giustificazione proprio nella complessità tecnica delle controversie contabili, che richiedono spesso l’esame di documentazione specialistica non immediatamente comprensibile al giudice. In questa prospettiva, l’art. 198 c.p.c. non può essere ridotto a un’appendice della consulenza tecnica ordinaria: deve invece essere valorizzata la sua specialità. Le SS.UU. insistono sulla necessità di una lettura sistematica e letterale della norma, che consenta al consulente contabile di acquisire documenti rilevanti anche oltre le preclusioni istruttorie, laddove ciò sia funzionale alla risposta ai quesiti peritali. Si apre così un nuovo scenario interpretativo, orientato a garantire il raggiungimento della verità sostanziale mediante un uso esteso e consapevole degli strumenti tecnici.

La specialità della consulenza contabile e la sua funzione processuale

La Corte di Cassazione individua la specialità dell’art. 198 c.p.c. non soltanto nel suo contenuto formale, più rigoroso rispetto alla consulenza tecnica ordinaria, ma soprattutto nella natura delle materie a cui si applica. In ambito contabile, il giudice è spesso chiamato a esprimersi su questioni di elevata complessità tecnica, che comportano l’analisi di un’ingente mole documentale e l’impiego di un linguaggio specialistico. Tali caratteristiche rendono necessario l’intervento di un esperto, il quale, grazie alla propria competenza, può chiarire il significato dei documenti e offrire al giudice elementi di prova rilevanti ai fini della decisione. È in questa funzione chiarificatrice e integrativa che si manifesta il valore della consulenza contabile. Le SS.UU. evidenziano quindi che l’art. 198 c.p.c. va interpretato come norma autonoma e non subordinata, capace di dare piena operatività al ruolo del consulente, salvaguardando l’effettività del processo nelle controversie di particolare complessità tecnica.

Conclusioni

A seguito della Sentenza SS.UU. n. 3086/2022 nella ctu contabile sono riconosciuti più poteri al consulente tecnico per l’acquisizione di documentazione non prodotta dalle parti secondo il seguente principio di diritto “in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.

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