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Recesso da preliminare con plurimi venditori: limiti ed effetti

A cura di Mario Grandinetti

Stretta di mano tra due persone a simboleggiare un accordo contrattuale parziale

Contratto preliminare con patto di irrecedibilità e recesso: quadro normativo

L’ordinanza n. 2967 del 6.2.2025 della Cassazione civile, Sezione III, chiarisce gli effetti del recesso dal contratto preliminare di cessione quote societarie in presenza di più promittenti venditori e di un patto di irrecedibilità.

La validità accordo di recesso parziale tra promittenti venditori è strettamente correlata al contratto preliminare, il quale,  nel diritto civile italiano è regolato dagli articoli 1351 e seguenti del codice civile. In particolare, l’art. 1372 c.c. prevede che il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge, mentre l’art. 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale, ammettendolo solo quando espressamente pattuito o previsto dalla normativa.

Il patto di irrecedibilità limita quindi la possibilità per una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, rendendo ogni recesso successivo potenzialmente inefficace, salvo diverso accordo tra le parti.

Il caso

La controversia oggetto dell’ordinanza riguarda un contratto preliminare di cessione del 25% delle quote di una S.r.l., nel quale era stato inserito un esplicito divieto di recesso per il promissario acquirente. Quest’ultimo, tuttavia, prima della scadenza per la stipula del contratto definitivo, ha sottoscritto una scrittura privata di recesso con due dei tre promittenti venditori, ottenendo da essi anche l’impegno alla restituzione rateale delle somme versate.

L’adesione all’accordo da parte di soli due venditori e il rifiuto del terzo hanno posto il problema della validità del recesso unilaterale parziale, e degli effetti di un accordo di recesso non sottoscritto da tutte le parti originarie del preliminare.

Recesso parziale dal contratto preliminare

Secondo la Corte di Cassazione, la scrittura privata sottoscritta tra il promissario acquirente e due promittenti venditori è valida ed efficace nei rapporti tra le parti firmatarie. In essa si ravvisa una duplice manifestazione di volontà:

  1. – una dichiarazione espressa di recesso da parte dell’acquirente;
  2. – una revoca tacita del patto di irrecedibilità, da parte dei venditori aderenti.

La Corte afferma che tale accordo di recesso produce effetti soggettivamente limitati, vincolando solo le parti che lo hanno sottoscritto. La mancata adesione del terzo venditore, pur impedendo lo scioglimento completo del contratto preliminare, non inficia la validità del recesso nei confronti dei firmatari.

Questa interpretazione si basa sul principio di buona fede e correttezza contrattuale, che vietano comportamenti contraddittori e impongono il rispetto degli accordi liberamente sottoscritti.

Accordo di recesso con pluralità di promittenti venditori

La Cassazione sul contratto preliminare con più venditori evidenzia che l’accordo di recesso può produrre effetti differenziati:

  • – per le parti aderenti all’accordo, il recesso è pienamente efficace e l’obbligazione restitutoria è valida, indipendentemente dal mancato consenso del terzo;
  • – per il promittente venditore non aderente, l’accordo è inopponibile, e resta salva la possibilità di chiedere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o il risarcimento del danno da inadempimento.

In questo modo si realizza una scissione soggettiva degli effetti del recesso, con una risoluzione parziale del contratto, ammessa in forza del consenso tra le parti interessate.

Conclusioni

L’ordinanza n. 2967/2025 affronta con chiarezza il delicato equilibrio tra vincolo contrattuale, libertà negoziale e tutela delle aspettative legittime nei contratti preliminari con pluralità di parti.

In presenza di un patto di irrecedibilità, la dichiarazione di recesso sottoscritta da alcuni soltanto dei promittenti venditori, prima della scadenza del termine per il definitivo, non produce effetto risolutivo generale, ma resta valida ed efficace tra i firmatari. La scrittura privata contiene infatti una duplice volontà: il recesso espressamente dichiarato e la revoca tacita del divieto di recesso, logicamente prioritaria.

Ne consegue la validità dell’accordo di recesso parziale tra promittenti venditori, con effetti limitati ma vincolanti per i sottoscrittori. Il terzo non aderente resta estraneo all’accordo, ma conserva integre le sue azioni per ottenere l’adempimento o una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. La mancata adesione, tuttavia, non pregiudica l’efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti firmatarie, in ossequio al principio di correttezza e alla tutela del contraente in buona fede.

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