Mancata verifica del merito creditizio e sovraindebitamento
Pubblicato il: Aprile 2, 2025 da
Pubblicato daValerie Stella De Caro Giordanelli
-Aprile 2, 2025
-Crisi d’impresa, News
Il Tribunale di Nola si esprime in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII e sulle conseguenze della mancata verifica del merito creditizio per il creditore opponente
Il caso
Con sentenza n. 11/2025 il Tribunale di Nola si esprime in materia di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore. In particolare evidenzia che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio da parte dell’istituto di credito comporta che lo stesso non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Tale conseguenza è una diretta applicazione dell’art. 69 CCII.
Per l’effetto il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti osservando che: A) le difficoltà economiche dei debitori non derivavano da colpe gravi o malafede, ma da eventi imprevisti. B) La mancata verifica del merito creditizio da parte dell’istituto di credito comporta, ex art. 69 CCII, che lo stesso non possa sollevare contestazioni sulla convenienza della proposta.
Le contestazioni del creditore
Le contestazioni dell’istituto finanziatore riguardavano l’eccessivo stralcio del credito, proponendo una durata maggiore del piano per soddisfare in percentuale più alta i creditori chirografari. È importante sottolineare che tali argomentazioni non sono state valutate neppure nel merito proprio a causa del contegno tenuto dell’istituto nell’erogazione del credito. In definitiva, in mancanza di opposizioni validamente formulate e di prove attestanti le verifiche effettuate dalla Banca sull’affidabilità degli istanti, il giudicante ha deciso di non esaminare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, omologando la proposta degli istanti in quanto conforme alle condizioni previste dalla legge.
La ratio della norma
La sentenza mette in evidenza la responsabilità del creditore nel valutare le condizioni economiche del debitore, in conformità con i principi sanciti dagli artt. 124 bis e 120-undicies del T.U.B. I finanziatori sono tenuti, infatti, a verificare la sostenibilità del prestito attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti. Nel caso in esame, il creditore opponente aveva concesso il finanziamento nonostante fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie del richiedente, che aveva già segnalazioni di sofferenza. Questo aveva portato a una concessione di credito sproporzionata rispetto alle reali capacità restitutorie del debitore, aggravandone la situazione di sovraindebitamento. Tale grave negligenza è stata ritenuta sufficiente a qualificare il comportamento della Banca come colposo ai sensi dell’art. 124 bis T.u.b. precludendogli così la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa.
Quella stabilita dall’art. 69 CCII è una vera e propria sanzione volta a rafforzare il senso di responsabilità dei finanziatori, sollecitandoli a operare valutazioni più accurate prima di procedere nelle erogazioni.