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Estinzione della società ammessa anche con debiti verso terzi.

Società estinta con debiti

Bilancio di liquidazione approvato. L'art. 2495 c.2 c.c. ammette l'estinzione della società anche con debiti. Il pagamento può essere richiesto a ex soci e liquidatori con limiti.

In materia di rapporti giuridici facenti capo a società di capitali estinta, approvato il bilancio di liquidazione, la Cassazione precisa come l’art. 2495, c. 2, cod. civ. ammetta la sua cancellazione dal registro imprese anche se essa ha ancora debiti verso terzi. I creditori insoddisfatti possono agire contro gli ex soci e i liquidatori.
La mancata ripartizione di somme in assenza di attivo non è circostanza che incide sulla legittimazione passiva dei soci e/o sull’interesse ad agire dei creditori.

Il caso.

I ricorrenti proprietari immobiliari citavano in giudizio una S.r.l. costruttrice e il Condominio chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della società convenuta rispetto ai loro immobili facenti parte del Condominio anch’esso convenuto, chiedendo: l’esecuzione delle opere, il risarcimento dei danni e il rimborso di spese sostenute.
In corso di giudizio, a seguito della cessazione della società costruttrice, il giudizio veniva riassunto nei confronti dei soci. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda degli attori. La sentenza di primo grado veniva impugnata da alcuni soci della società e dal Condominio.
In appello, la Corte accoglieva il gravame proposto dai soci della S.r.l. liquidata, sostenendo che poiché dal bilancio finale della società non vi era stata alcuna distribuzione di somme in favore dei soci, questi, in virtù dell’art. 2495 cod. civ., non avrebbero potuto essere ritenuti illimitatamente responsabili. La sentenza d’appello veniva impugnata per la cassazione dai ricorrenti proprietari.

L’ordinanza della Suprema Corte.
Effetti dell’estinzione della società in presenza di debiti residui

Con la sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., la società estinta con debiti può comunque essere cancellata dal Registro delle imprese. Tale estinzione non preclude ai creditori insoddisfatti il diritto di agire verso gli ex soci, nei limiti di quanto da essi ricevuto in sede di liquidazione, e verso i liquidatori, qualora il mancato pagamento dipenda da loro colpa. Questo principio è valido anche per le società di persone. Inoltre, se l’estinzione della società non comporta la cessazione di tutti i rapporti giuridici pendenti, si produce un effetto di tipo successorio. L’obbligazione sociale, infatti, non si estingue ma si trasferisce ai soci. Essi rispondono nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, in base alla responsabilità assunta durante la vita sociale. Ciò evita un irragionevole pregiudizio per i creditori e preserva la continuità delle obbligazioni pendenti.

Trasferimento dei diritti e legittimazione dei soci post-estinzione

In virtù dell’effetto successorio, anche i diritti e i beni non inseriti nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa. Restano esclusi solo crediti incerti o illiquidi che avrebbero richiesto ulteriori attività per la loro determinazione. La mancata inclusione di tali posizioni nel bilancio finale equivale a una rinuncia da parte della società, funzionale a una rapida conclusione della procedura estintiva. La società estinta con debiti, dunque, non fa venir meno l’interesse del creditore ad agire, anche qualora non vi sia stata distribuzione di attivo. La Suprema Corte precisa infatti che l’assenza di ripartizione patrimoniale non incide né sulla legittimazione passiva degli ex soci né sull’interesse ad agire del creditore. Pertanto, anche in mancanza di attivo, il creditore conserva il diritto di ottenere l’accertamento giudiziale della propria pretesa. In tal modo, si tutela l’equilibrio tra l’efficienza della liquidazione e la protezione dei diritti dei terzi.

Conclusioni

In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che, una volta approvato il bilancio di liquidazione, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese è ammessa anche in presenza di debiti rimasti impagati. Secondo il disposto dell’art. 2495 c.2 c.c., con l’estinzione della società, gli eventuali creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti degli ex soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori, ove il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
La mancata ripartizione di somme in assenza di attivo non è circostanza che incide sulla legittimazione passiva dei soci e/o sull’interesse ad agire dei creditori.

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