- Pubblicato daVincenzo Cantafio
- -Luglio 16, 2025
- -Diritto societario, News
Revoca dell’amministratore per gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.

Il caso
Una socia di due società a responsabilità limitata ha adito il tribunale, chiedendo la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità, evidenziando che sarebbe stata superflua la previa ispezione dell’amministrazione prevista dal secondo comma dell’art. 2409 c.c.
Il procedimento ex art. 2409 c.c.
La denunzia al tribunale è ammessa a tutela dell’interesse della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione, che comporta un’attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti.
Per presentare la denuncia non basta soltanto il fondato sospetto di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata, ma è necessario che tali irregolarità nella gestione siano compiute dagli amministratori in violazione sia degli obblighi di legge o di statuto sia dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà verso la società.
Le irregolarità nella gestione
Le gravi irregolarità devono essere connotate dal requisito dell’attualità; i comportamenti che le integrano possono consistere in fatti commissivi od omissivi tali da rendere assolutamente non opportuna l’ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità sono imputabili.
Le gravi irregolarità devono caratterizzarsi per potenzialità lesiva nei riguardi della società (o di una sua controllata) ed essere, quindi, idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all’attività sociale, sicché va esclusa l’applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale.
Esempi di irregolarità nella gestione
Si ritiene che integrino gravi irregolarità: l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; la violazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio; la violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c.; l’omissione di informativa sulle operazioni sociali ed a maggior ragione l’espresso diniego dell’amministratore di fornire al socio le informazioni richieste.
La nomina del curatore speciale
La prevalente giurisprudenza ritiene che nell’ipotesi di denuncia ex art. 2409 c.c. il tribunale debba nominare curatore speciale in considerazione del conflitto di interessi tra amministratore e società.
Vi è, pero, altro orientamento secondo cui non occorre la nomina di un curatore speciale attesa la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti.
La decisione
Il tribunale ha innanzitutto aderito all’indirizzo prevalente ed ha nominato un curatore speciale, dopodiché ha ritenuto superflua l’ispezione e disposto la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.
Ha considerato che dai documenti prodotti e dalle stesse dichiarazioni rese dall’amministratore emerge chiaramente non solo l’omessa presentazione dei bilanci per diversi anni, ma la totale assenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle due società, che impedisce di rilevare tempestivamente un’eventuale crisi e/o perdita della continuità aziendale, con il conseguente serio e concreto pericolo di dissesto.
L’amministratore, infatti, non solo non è in possesso delle scritture contabili da oltre dieci anni (il che è indicativo del suo totale disinteresse per l’adeguata e corretta gestione societaria) ma non si è neppure occupato della loro corretta tenuta nel periodo di sua gestione ed ha pervicacemente rifiutato alla ricorrente l’esercizio del diritto di controllo (il che è indicativo di un ingiustificato occultamento delle scritture).
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