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Accertamento fiscale per utili da ristretta base azionaria

Sei un socio di una società? Verifica sempre il tuo ruolo nella gestione per evitare accertamenti fiscali gravosi, potresti trovarti il Fisco che ti chiede maggiori somme per attività gestorie altrui da te non controllate

Sempre più difficile difendersi dagli accertamenti da ristretta base azionaria: la Cassazione (Sent. n. 26473 del 10.10.2024) conferma la necessità di una rigorosa prova contraria nell'estraneità di gestione Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili non dichiarati si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria. "In tema di accertamento delle imposte, la ristretta base sociale costituisce un forte indizio di compartecipazione alla gestione e controllo della società da parte dei soci." FAQ: Qual è l'onere della prova per i soci? I soci possono vincere questa presunzione dimostrando l'estraneità assoluta alla gestione societaria, oppure che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Cosa dice la giurisprudenza più recente? La Sezione Tributaria, con riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di una società di capitale a ristretta base partecipativa, dando atto di contrastanti precedenti giurisprudenziali, ha stabilito il principio secondo il quale è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Resta salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, anche solo attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, senza necessità di dimostrare sempre, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto. La tesi più recente – confermata da Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633–01– ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Il problema, tuttavia, si sposta sul piano della prova dell’estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, che deve essere precisa e rigorosa. Schema riassuntivo: Società a ristretta base ➡️ Presunzione di distribuzione utili non dichiarati. Onere della prova ➡️ Il socio può dimostrare estraneità o diversa destinazione degli utili. Giurisprudenza ➡️ Ribadito l'obbligo di prova rigorosa per superare la presunzione.

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