Nuova delega = Compenso autonomo. Attività ripetitive = Riduzione fino al 60%. Ciascun professionista può far rispettare le tariffe solo se le chiede correttamente! Non dimenticarti di chiedere un doppio compenso se hai ricevuto distinte deleghe di vendita ! Attenzione ai dettagli per garantire compensi corretti e trasparenti!
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32410/2021 ha ribadito che, anche nell'ambito della stessa procedura esecutiva, ogni incarico conferito al professionista comporta un autonomo compenso. Se le attività della seconda delega sono una ripetizione di quelle già svolte, si può applicare una riduzione fino al 60% del compenso (art. 2, co. 3, d.m. 227/2015), ma spetta comunque un autonomo compenso. Il caso: nell’ambito della medesima esecuzione immobiliare, il Giudice dell’Esecuzione può dapprima affidare l’incarico di delega delle operazioni di vendita ad un professionista, poi revocarlo a seguito di sospensione dell’esecuzione, quindi emettere il conseguente decreto di liquidazione dei compensi spettanti allo stesso delegato. Quanto sopra, non preclude però il diritto del GE di riassumere l’esecuzione, disporre la ripresa delle operazioni di vendita, così delegando il medesimo professionista che, a quel punto, avrà diritto ad un nuovo ed autonomo compenso per le ulteriori attività da svolgere. Nel caso di specie, il creditore procedente dell’esecuzione si era opposto al secondo decreto di liquidazione emesso a favore del Delegato (per l’espletamento del secondo incarico), ritenendo che si trattasse di duplicazione di compensi. Il creditore procedente otteneva parere favorevole in primo grado. Il criterio seguito dalla Corte sembra logico e razionale poiché se la 2° delega fosse affidata ad un secondo professionista questi avrebbe diritto ad un autonomo compenso, così come il primo per l'attività svolta. Massima: "In caso di nuova delega al medesimo professionista nell'ambito della stessa procedura esecutiva, il compenso è autonomo, ma può essere ridotto per attività ripetitive." FAQ: D: Se il professionista riceve una nuova delega nella stessa procedura, ha diritto a un compenso aggiuntivo? R: Sì, ha diritto a un compenso autonomo. D: Cosa succede se le attività sono ripetitive? R: In questo caso, il compenso può essere ridotto fino al 60%.