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Accordo transattivo con le Agenzie Fiscali

Dopo l’emanazione del c.d. Correttivo Ter è possibile realizzare un accordo con le agenzie fiscali e della riscossione anche nella composizione negoziata della crisi.

Dopo l’emanazione del c.d. Correttivo Ter è possibile realizzare un accordo con le agenzie fiscali e della riscossione anche nella composizione negoziata della crisi.

L’accordo con l’Erario è uno strumento fondamentale per le imprese in difficoltà che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria con il fisco, evitando la liquidazione giudiziale o altri strumenti concorsuali. L’art. 23, comma 2-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto dal c.d. Correttivo ter, disciplina questa procedura, stabilendo le condizioni per la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi nell’ambito della composizione negoziata della crisi. La norma è applicabile nei casi di istanza per la nomina dell’esperto successiva al 28 settembre 2024.

Tratti salienti

Nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’Esperto e produce effetti con il deposito presso il Tribunale.

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto.

Le imprese possono proporre una riduzione del debito fiscale senza limitazioni, con la condizione che la proposta sia più conveniente per l’erario rispetto alla liquidazione giudiziale.

A differenza della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti:

  • non è previsto il cram down, ovvero l’omologazione forzosa dell’accordo da parte del tribunale;
  • non è prevista la ristrutturazione dei debiti previdenziali e assicurativi.
Condizioni per l’accordo con l’Erario

Perché l’accordo possa essere approvato dalle agenzie fiscali e della riscossione, è necessario soddisfare determinati requisiti:

  1. 1. Presentazione di un piano economico e finanziario dettagliato

L’impresa deve presentare un piano dettagliato che dimostri la sostenibilità della proposta e la convenienza per l’erario. Il piano deve contenere:

  • –  l’ammontare complessivo del debito fiscale e contributivo.
  • –  la percentuale di riduzione del debito proposta e le modalità di pagamento.
  • –  le proiezioni finanziarie dell’impresa, dimostrando che il piano è attuabile e che il fisco otterrà un miglior recupero rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • –  gli effetti dell’accordo sulla continuità aziendale, evidenziando come la ristrutturazione del debito permetta all’impresa di riprendersi.
  1. 2.  Relazione del Professionista Indipendente

Un aspetto essenziale dell’accordo transattivo è la relazione di un professionista indipendente, il quale deve attestare che la proposta è più vantaggiosa per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione giudiziale.

A differenza della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, non è richiesta l’attestazione di fattibilità del piano a corredo della proposta.

Il professionista indipendente deve essere iscritto in albi professionali e non avere conflitti di interesse con l’impresa.

  1. 3. Relazione del Revisore Legale

Alla proposta di accordo deve essere allegata una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.

In mancanza dell’incarico per la revisione legale della debitrice, la relazione può essere redatta dal professionista indipendente, qualora esso soddisfi i requisiti di legge.

Il ruolo della Composizione Negoziata della Crisi

La composizione negoziata della crisi, introdotta come strumento centrale per la gestione delle difficoltà aziendali, è un passaggio sempre più importante per ottenere l’accordo transattivo con il fisco.

  • Se l’impresa si trova in difficoltà ma non è ancora insolvente, può accedere alla composizione negoziata e avviare una trattativa con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia della Riscossione per ottenere condizioni favorevoli sui debiti tributari.
  • L’esperto indipendente, nominato nella composizione negoziata, ha il compito di facilitare il dialogo tra l’impresa e i creditori pubblici, favorendo un’intesa che possa essere successivamente omologata dal tribunale.
  • Il tribunale interviene solo in caso di misure protettive o per l’omologazione dell’accordo, garantendo che la transazione fiscale sia equa e conforme alla normativa


    Conclusioni

    L’accordo transattivo con le agenzie fiscali e della riscossione, disciplinato dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi, introdotto dal Correttivo Ter, ha ampliato le possibilità di riduzione e dilazione del debito nel percorso della composizione negoziata della crisi.

    Grazie a queste modifiche, le imprese hanno ora maggiori strumenti per negoziare con il fisco e ottenere un recupero sostenibile della propria attività, evitando il rischio della liquidazione giudiziale. Tuttavia, per accedere all’accordo transattivo, è essenziale rispettare le condizioni stringenti imposte dalla normativa, tra cui la presenza di un professionista indipendente, di un revisore legale e il controllo del tribunale in fase di omologazione.

    L’obiettivo finale è quello di trovare un equilibrio tra la tutela degli interessi dell’Erario e la possibilità per le imprese di risanarsi, preservando posti di lavoro e valore economico.

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