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Concordato minore impresa cancellata

a cura di Stefania Fiertler

Il Tribunale di Bari ha ammesso l’accesso al concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, ritenendolo ancora soggetto legittimato a ristrutturarsi.

Concordato minore impresa cancellata

Ammissibilità al concordato minore dell’imprenditore cancellato

Il Tribunale di Bari (sez. IV, n. 296/2024) ha stabilito che la cancellazione di un imprenditore individuale dal Registro delle Imprese non preclude l’accesso al concordato minore ex artt. 74 e ss. del Codice della Crisi. Il giudice ha ritenuto che l’imprenditore, nonostante la cessazione dell’attività, continui ad esistere come soggetto giuridico e mantenga un legittimo interesse alla regolazione del proprio stato di sovraindebitamento.

Soggettività giuridica

La pronuncia afferma che la cancellazione non determina l’estinzione della soggettività giuridica dell’imprenditore individuale. Pertanto, anche dopo la cessazione dell’attività, questi conserva diritti ed interessi meritevoli di tutela giuridica, che giustificano il ricorso a strumenti come il concordato minore per la regolazione della crisi.

Sull’art. 33 del codice della crisi

Sul tema si registrano orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Una parte della giurisprudenza esclude l’accesso agli strumenti di regolazione negoziale per gli imprenditori cancellati, richiamando una lettura restrittiva dell’art. 33, comma 4, del Codice della Crisi. Altri interpreti, invece, sostengono una lettura più estensiva, limitando l’esclusione ai soli imprenditori collettivi.

La giurisprudenza di legittimità

Il Tribunale di Bari ha evidenziato che negare l’accesso al concordato minore all’imprenditore individuale cancellato significherebbe privarlo di ogni strumento di composizione della crisi, in contrasto con la ratio del Codice. La Corte di Cassazione,  con decreto n. 22699-2023, tuttavia, ha recentemente dichiarato inammissibile una questione interpretativa sull’art. 33, confermando di fatto un’interpretazione più restrittiva. In tale contesto, per l’imprenditore cancellato, l’unica strada percorribile resta la liquidazione controllata.

Conclusioni

La cancellazione dell’impresa non è ostativa all’accesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice della crisi, dovendosi in tal caso ritenere che non si produce l’estinzione del soggetto giuridico ex art. 2495 c.c. 

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